Tra le condizioni necessarie per fruire della detrazione fiscale per spese di ristrutturazione rientra quella di eseguire il pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale da cui deve risultare:
1. la causale del versamento;
2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3. il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
Con la Circolare numero 17/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso da quello indicato nel bonifico come beneficiario della detrazione, la detrazione è comunque fruita da quest’ultimo.
Pertanto, nel caso sopra menzionato, il contribuente, nel rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa in tema di agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, può beneficiare della detrazione a partire dal Modello Unico (o Modello 730) 2016 (periodo di imposta) in cui fruirà della prima delle dieci rate in cui va ripartita la spesa.