L’istituto del ravvedimento operoso è stato oggetto di importanti modifiche a seguito delle novità introdotte con la Legge di Stabilità 2015.
A oggi, le nuove forme di ravvedimento sono le seguenti:
· Ravvedimento “sprint” con una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo se l’omesso o insufficiente versamento è regolarizzato nei primi 14 giorni dalla violazione;
· Ravvedimento “breve” con una sanzione pari al 3% se la regolarizzazione è effettuata oltre i 14 giorni ma entro i 30 giorni successivi alla violazione;
· Ravvedimento “intermedio” con sanzione pari al 3,33% se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla violazione;
· Ravvedimento “lungo” con sanzione pari al 3,75%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
· Ravvedimento “ultrannuale” (solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) con sanzione pari al 4,29%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
· Ravvedimento “lunghissimo” (solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) con sanzione pari al 5% se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.
Dunque, il contribuente che non ha versato le imposte derivanti da Modello UNICO e IRAP 2015 (saldo ed eventuali acconti), nei termini di scadenza ordinari, può ancora rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento, attraverso il quale provvederà a versare: l’imposta (comprensiva dell’eventuale maggiorazione dello 0,40%); la sanzione in misura ridotta; gli interessi al tasso legale annuo (attualmente pari a 0,5%) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Il versamento è eseguito con modello F24 con l’indicazione separata dei rispettivi codici tributo (per sanzione, interessi e imposta).
Il DPCM del 9 giugno 2015 (pubblicato il GU il 12/06/2015) ha disposto la proroga dei versamenti risultanti da Modello UNICO e IRAP 2015 al 6 luglio (o al 20 agosto con applicazione della maggiorazione nella misura dello 0,40% a titolo di interessi).
I soggetti interessati dalla proroga sono:
· Persone fisiche esercenti attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore;
· Contribuenti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore (compresi coloro che operano nel regime dei minimi e nel nuovo regime forfettario);
· Contribuenti che partecipano a società, associazioni o imprese per le quali sono previsti studi di settore (es. soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, ecc.);
· Società per le quali sono previsti studi di settore, se il termine ordinario per il versamento è il 16 giugno (per quelle che approvano il bilancio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dovevano versare le imposte entro il 16 luglio e non beneficiano della proroga).
I soggetti appena elencati, dunque, se non avevano versato entro il 6 luglio, potevano ancora provvedere versando acconti 2015 e saldo 2014 entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. A oggi, se non ancora versato, possono invece sanare la propria posizione ricorrendo alle varie forme di ravvedimento.
Non hanno potuto beneficiare della proroga, i contribuenti estranei agli studi di settore.
Tali soggetti erano chiamati a eseguire i versamenti degli acconti 2015 e saldo 2014 entro la data del 16 giugno scorso o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
