
Secondo le bozza di decreto legislativo approvato dal governo, riguardante la riforma del sistema sanzionatorio, il numero di rate trimestrali in cui può essere dilazionato un avviso bonario dovrebbe passare da 6 a 8 se l’importo non supera i 5mila euro.
Come noto gli omessi versamenti a seguito dei c.d. "avvisi bonari" possono essere “sanati” con il pagamento direttamente all'Agenzia delle Entrate. Si tratta delle comunicazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici e controlli formali.
Qualora, infatti, a seguito di un controllo automatico e/o formale della dichiarazione dei redditi, un contribuente omette di versare quanto dovuto, l'Agenzia invia delle comunicazioni (c.d. "avvisi bonari") con le quali è richiesta l'imposta, oltre a interessi e sanzioni nella misura del 10%.
Secondo
le regole attualmente in vigore, gli avvisi bonari possono essere rateizzati
direttamente presso l'Agenzia delle Entrate in un massimo di sei rate
trimestrali per debiti fino a 5mila euro ovvero in 20 rate trimestrali per
quelli superiori.
La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive sono dovuti unicamente gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione ed è inoltre possibile richiedere la formazione di rate di pari importo o di importo decrescente.