
Lavoratori
autonomi e ditte individuali che aprono la partita IVA hanno davanti a sé una
lunga serie di adempimenti burocratici: in questo articolo si fornisce una
guida che possa aiutare l’utente ad orientarsi adeguatamente, a partire
dall’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per il
territorio a quella INAIL e INPS/cassa professionale.
L’iscrizione al Registro
Imprese è obbligatoria solo per l’imprenditore titolare di un’azienda
individuale, ossia artigiani (idraulici, falegnami, muratori, imbianchini,
elettricisti, meccanici, parrucchieri, estetiste, pasticceri) e commercianti
(grossisti e venditori al dettaglio, ambulanti, porta a porta, televenditori).
I lavoratori autonomi che aprono Partita IVA non vi sono tenuti: restano quindi
esenti professionisti iscritti a un ordine o albo (commercialisti, avvocati,
medici, notai, ingegneri, geometri, agronomi, consulenti del lavoro) o liberi
professionisti (consulenti che svolgono attività senza esami di abilitazione).
Per
la copertura previdenziale e il versamento dei contributi, l’iscrizione può
avvenire presso la Cassa previdenziale per Partite IVA iscritte ad albi
professionali (avvocati, ingegneri, architetti, ecc): ciascun ordinamento
professionale ha le sue regole; l’iscrizione alla Gestione separata INPS è
invece riservata ai liberi professionisti che svolgono attività autonoma,
abituale e professionale senza natura di impresa: va scaricato dal sito INPS e
compilato il modello SC04, da consegnare per posta o a mano, inviato
telematicamente o chiamando il Contact Center. Per quanto concerne l’iscrizione
INAIL, – obbligatoria per datori di lavoro che assumono dipendenti e lavoratori
parasubordinati (non lo è per il libero professionista che apre uno studio
associato) – si effettua contestualmente all’avvio dell’attività: in caso di
ritardo si può provvedere entro cinque giorni motivandolo, altrimenti la
mancata denuncia comporta l’applicazione delle sanzioni previste.
L’iscrizione
INPS, INAIL, Camera di Commercio e Agenzia Entrate è possibile con un’unica
comunicazione valida ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi, il
servizio telematico ComUnica, collezione di file strutturata in: documento con
i dati sul richiedente, l’oggetto della comunicazione e il riepilogo delle
richieste ai diversi enti; moduli per il Registro, le Entrate, INPS e INAIL. ComUnica
deve essere inoltrata utilizzando la firma digitale all’Ufficio del Registro
Imprese presso la Camera di Commercio di competenza, che provvederà a
inoltrarla agli altri Enti (Entrate, INPS, INAIL). Per spedirla è
necessario aderire al servizio Consultazione
e Invio Pratiche del Registro (www.registroimprese.it/comunica).
Una volta
inviata la comunicazione, il Registro spedisce all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) la ricevuta di protocollo e la ricevuta della
Comunicazione Unica valida per l’avvio dell’impresa. Entro cinque giorni la
Camera di Commercio comunica l’iscrizione all’indirizzo PEC ed entro sette
giorni i singoli enti comunicano gli esiti ad impresa e Registro. Si evidenzia
che i titolari di Partita IVA che non sono tenuti a iscriversi nel Registro
Imprese o a quello delle notizie economiche e amministrative possono utilizzare
il modello AA9/11, invece della Comunicazione Unica.
Vi sono poi altri adempimenti quali: Libero professionista: comunicazione inizio attività presso l’ufficio tributi del Comune d ove si trova lo studio/ufficio (ai fini delle imposte locali); Soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi istituiscono stabile organizzazione: ai fini delle attività intra-Unione Europea va richiesto l’inserimento nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System), direttamente nella dichiarazione di inizio attività o successivamente con istanza a sé. La richiesta viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).