
Può accadere che in sede di redazione degli studi in occasione di Unico ci si accorga che il codice dell’attività prevalente risulti diverso da quello già comunicato all’Amministrazione Finanziaria o addirittura il codice comunicato è diverso rispetto all’attività effettivamente svolta dal contribuente. Nella suddetta ipotesi si versa nella violazione di quanto previsto nell’art. 35 del D.P.R. 633 con applicazione della relativa sanzione.
Pertanto nel caso in cui il contribuente si accorga di avere un “codice attività” non rispondente all’attività effettivamente esercitata avrebbe dovuto provvedere, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che ha modificato la tipologia di attività svolta, a presentare una comunicazione di variazione (Modelli AA9/11-AA7/10) dei dati comunicati nel documento di inizio attività (articolo 35, comma 3, del DPR, 63/72).
Tuttavia i contribuenti che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di variazione attività disciplinata dall’articolo 35, terzo comma, D.P.R., 26 ottobre 1972, numero 633 o che abbiano effettuato tale dichiarazione in modo errato possono indicare nel modello Unico 2015 (in particolare, nei modelli per gli studi di settore) il codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, senza incorrere nell’irrogazione di sanzioni, purché provvedano anche a comunicare la variazione agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione di Unico 2015 (30 settembre 2015).