E’ diventatato più difficile dimostrazre la residenza ai fini della tassazione Imu.
Il Legislatore italiano, a decorrere dall'anno 2008, ha introdotto l’esenzione
ICI a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale agevolazione
spettava ai contribuenti che possedevano un fabbricato a titolo di proprietà (o
altro diritto reale) dove i loro familiari dimoravano abitualmente.
La dimora
abituale della famiglia era equiparata, salvo prova contraria, con quella della
residenza anagrafica. La prova doveva essere fornita dallo stesso contribuente,
il quale per poter usufruire dell’esenzione doveva dimostrare la propria
abitazione principale in un immobile diverso da quello della residenza
anagrafica.
Alla luce di ciò sopra esposto si sono verificati numerosi casi in
cui i coniugi avevano separato le loro residenze in due immobili diversi al
fine di usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa. Tale
comportamento ha generato un notevole contenzioso, a seguito degli accertamenti
effettuati dai Comuni ai fini ICI poi proseguiti con accertamenti sulla attuale
IMU.
In merito
dell’agevolazione dell’Ici sulla prima casa si è pronunciata anche la
giurisprudenza tanto che di recente, con la sentenza 746/66/15 del 3 marzo 2015
della CTR Lombardia, sezione staccata Brescia, i giudici hanno disconosciuto il
beneficio dell’ICI a una contribuente tedesca che aveva acquistato un
fabbricato in Italia, nel quale per ragioni di lavoro risiedeva e dimorava. Il marito della interessata,
tuttavia, continuava a stare in Germania.
La
Ctr bresciana ha indicato che la nozione dell’abitazione principale ai fini Ici
richiede che il contribuente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente
nella stessa unità immobiliare. I giudici hanno ritenuto opportuno raffrontare
la nozione dell’abitazione principale ai fini dell’ICI con la omologa
definizione ai fini delle imposte dei redditi. Da tale confronto emerge che per
poter usufruire dell’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili, occorre la
convivenza nella medesima abitazione del proprietario e del suo nucleo (mentre
ai fini delle imposte sui redditi è sufficiente che l’uno o l’arto dimori
nell’unità interessata).
In
considerazione di ciò la Ctr ha rigettato l’appello del contribuente e
confermato il diniego delle agevolazioni opposto precedentemente dal Comune.
La pronuncia della Commissione
di Brescia fa nascere comunque alcuni dubbi che vanno inevitabilmente
considerati anche ai fini IMU. Viene spontaneo infatti domandarsi su quali
criteri sia stata individuata la residenza della famiglia a Berlino anziché in
Italia. Ai sensi dell’art. 104 CC, i contribuenti hanno il diritto di fissare
la loro residenza dietro un comune accordo e considerando le proprie necessità.
In considerazione di ciò non si dovrebbe impedire di individuare l’abitazione
principale in Italia e non come nel caso specifico in Germania.
Infatti, in presenza di coppie senza figli, anche in considerazione dell’interpretazione rigorosa adottata dalla Cassazione ai fini Ici, dovrebbe essere lasciata libertà ai contribuenti di individuare la residenza della famiglia senza imporre le soluzione apodittiche, dettate solo dal pregiudizio.