I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa sono dovuti anche se al momento della richiesta non si risiede nell'immobile acquistato. Attenzione però: esiste un limite temporale da rispettare per questo obbligo.
Il bonus prima casa: la norma in vigore
Cosa prevede, in dettaglio, la normativa vigente? Che il bonus sulla prima casa possa essere erogato (insieme agli altri benefici fiscali) per l'acquisto della prima casa, anche nel caso in cui l'immobile sia da ristrutturare.
Tuttavia, il beneficiario ha l'obbligo, sottoscritto anche in fase di rogito, di eleggere l'appartamento o l'edificio in questione come propria residenza entro i diciotto mesi dall'acquisto dell’immobile in questione.
Se l’obbligo non viene rispettato, decade il presupposto alla base delle agevolazioni, annullate immediatamente.
Se i ritardi sono indipendenti da chi richiede le agevolazioni
È un problema che è stato molto dibattuto nei mesi scorsi: cosa accade se il ritardo nel trasferimento del richiedente non dipenda da lui, ma da fattori terzi?
Alla questione ha risposto un'ordinanza della Corte di Cassazione, invitata a pronunciarsi in merito su sollecito dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia, infatti, si era rivolta alla Corte per la vicenda di un cittadino che, dopo aver ottenuto i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, ancora da ristrutturare, non l'aveva eletta a residenza.
Non era colpa sua, a sua detta: l'uomo aveva motivato il ritardo con la mancata concessione da parte del comune dei permessi necessari per la ristrutturazione. Di conseguenza, i lavori non erano terminare entro il limite temporale stabilito per legge, mettendo fuori dai tempi previsti la richiesta di residenza per l’abitazione.
Una prima pronuncia della Commissione Tributaria della Regione Veneto aveva dato ragione all'uomo e riconosciuto la sua non responsabilità. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi deciso di richiedere un ulteriore grado di giudizio, ritenendo infondata la motivazione.
I giudici della Corte di Cassazione hanno ribaltato il primo verdetto: l'uomo, a prescindere dalla propria volontà, non ha rispettato l'obbligo sottoscritto, dando quindi ragione al fisco. Di conseguenza, il povero neo-inquilino ha visto decadere tutti i benefici fiscali ottenuti.
La sentenza citata non è la prima su questa lunghezza d’onda: in altri casi simili, infatti, anche altre corti si erano espresse contro i richiedenti le agevolazioni dal momento che la responsabilità di terzi non può essere addotta come causa del mancato adempimento degli obblighi di legge da parte dell'acquirente.
Prima la forma, in sintesi, poi i ricorsi sulla sostanza.
