In linea generale sono obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi tutte le persone che hanno prodotto un reddito assoggettabile a tassazione e non hanno subito ritenute a titolo di imposta ma a titolo di acconto (es. i dipendenti).
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano attività d’impresa o professione, essendo tenute a regolare tenuta della contabilità, sono, invece, sempre tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi anche quando non abbiamo prodotto reddito.
Nel caso in cui una persona fisica abbia solo ed esclusivamente redditi da lavoro dipendente o da pensione, una abitazione principale (con eventuale pertinenza) e non abbia oneri deducibili, come ad esempio le spese mediche, può omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto l’abitazione principale non produce reddito tassabile, grazie alle automatiche deduzioni, ed il reddito da lavoro dipendente (o da pensione) viene comunque dichiarato all’erario attraverso la Certificazione Unica (ex. CUD).
Ad eccezione del caso appena esposto, che è il più diffuso tra gli esentati dalla dichiarazione dei redditi, le persone fisiche che non producono reddito d’impresa o da lavoro autonomo, possono omettere la dichiarazione dei redditi anche quando, pur dovendola presentare, emerga un imposta a pagare non superiore ai 10,33 euro.
Un caso “curioso” di obbligo alla presentazione della dichiarazione è quello legato ai proprietari di immobili e/o terreni che producono (anche per il solo possesso) un reddito superiore ai 500 euro. in questo caso anche se emerge un’imposta a pagare inferiore ai citati 10,33 euro la dichiarazione dei redditi risulta comunque da presentare.
Per completezza espositiva si sottolinea che chi avesse immobili all’estero, anche non produttivi di reddito, è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, quadro RW.
