Gli esportatori abituali,
ossia i soggetti che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12
mesi, hanno registrato esportazioni, od altre operazioni assimilate, per un
ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo,
possono acquistare beni o forniture dei servizi in esenzione Iva, a patto che
emettano le c.d. lettere di intento.
Tali documenti devono essere predisposti
in duplice esemplare, numerate progressivamente per anno solare, annotate entro
i 15 giorni successivi a quello di emissione in un apposito registro e
consegnate al fornitore prima dell’effettuazione dell’operazione.
I soggetti
che, a loro volta, effettuano le cessioni di beni o che forniscono i servizi ai
contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza
applicazione dell’imposta sono tenuti a comunicare, all’Agenzia delle Entrate,
in via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi
ricevute. L’art. 20 della D.Lgs sulle semplificazioni fiscali, approvato dal
Consiglio dei Ministri, riporta un’importante novità nella disciplina delle
dichiarazioni d’intento.
Infatti, per le operazioni senza applicazione dell’Iva
effettuate a decorrere dal 2015, sarà cura dell’esportatore abituale effettuare
la trasmissione telematica delle dichiarazioni all’agenzia delle Entrate, con
successiva consegna del modello di invio e ricevuta di presentazione al
fornitore o prestatore ovvero in dogana. Il fornitore non sarà più tenuto ad
effettuare l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione con i dati
delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Tuttavia il fornitore dovrà attendere
la consegna dei relativi documenti dall’esportatore, in quanto solo dopo aver
ricevuto e controllato tale documentazione, potrà emettere fattura senza
l’addebito dell’Iva e con la dicitura “operazione non imponibile”.
L’unico onere in capo del fornitore o prestatore, a parte la verifica dei documenti ricevuti, sarà, dal 2015, quello di riepilogare, nella dichiarazione annuale dell’Iva, i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute nonché i dati delle operazioni effettuate senza addebito dell’Iva nei confronto dei singoli esportatori. A tale scopo il modello Iva relativo al 2015 dovrà essere opportunatamente integrato ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di semplificazioni dovrà essere emanato un provvedimento che illustrerà le modalità applicative della nuove disposizioni.
