Per poter accedere al nuovo regime forfettario il costo
complessivo dei beni strumentali al 31 Dicembre, al lordo dell’ammortamento,
non deve essere superiore a € 20.000. Ai fini del computo del valore dei beni
strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46,
mentre si considerano al 50% quelli a uso promiscuo (autovetture, telefoni
cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in
comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque
rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.
Il disegno di legge di stabilità 2015 contiene una profonda riforma dei regimi
fiscali agevolati. Secondo la bozza del testo legislativo approvata dal governo
dal 1° gennaio 2015 verranno abrogati l’attuale “Regime dei minimi” e il regime
delle “nuove iniziative produttive” per essere sostituiti da un nuovo regime
semplificato.
Possono accedere al regime forfetario, ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del ddl
della Finanziaria 2015 le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro
autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella,
in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007
(limite compreso tra € 15.000 e € 40.000). In caso di più attività cui
risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto riferimento
alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale
adeguamento agli studi/parametri.
L’accesso è consentito solo a coloro che hanno sostenuto spese per l’impiego di
lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente,
co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato
dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR. Si tratta di un novità
rispetto ai vecchi regimi agevolati in cui vige invece un divieto a sostenere
costi per lavoro dipendente.
Altra importante novità è data dal computo dei beni strumentali. Secondo il regime
dei minimi attualmente in vigore, per poter fruire delle agevolazioni previste
era necessario che nel triennio precedente il contribuente non avesse
acquistato beni strumentali (anche da privati), anche in leasing, per un
ammontare complessivo superiore a euro 15.000. Nel nuovo regime forfettario
invece il limite è dato dal costo complessivo dei beni strumentali al 31
Dicembre, il quale al lordo dell’ammortamento, non deve essere superiore a €
20.000. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano
quelli di costo pari o inferiore a € 516,46, mentre si considerano al 50%
quelli a uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati
promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore
normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo
di possesso.
Oltre alla differenza data dal limite triennale rispetto a quello annuale, si evidenzia anche che nel vecchio regime non si consideravano eventuali dismissioni, mentre ora, andando a considerare la consistenza al 31 Dicembre queste rileveranno. Per quanto riguarda l’utilizzo del bene per i contratti di leasing nel nuovo regime diventa rilevante il costo sostenuto dal concedente, mentre prima era fondamentale il canone di leasing. Per quanto riguarda i contratti di locazione e di noleggio, ora diventa rilevante il valore normale del bene, mentre nel vecchio regime si consideravano i canoni di locazione e noleggio.