Nel caso di dichiarazione inviata tardivamente, a fare la
differenza sarà la data dell’impegno alla trasmissione indicata nel modello
Unico.
Nel caso in cui l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima
dello scadere dei termini previsti per l’invio di Unico14 (quindi, prima del 30
settembre), la dichiarazione tardiva fa scattare pesanti sanzioni per
l’intermediario, il quale è punito con una sanzione da 516 euro a 5.164 euro,
con il rischio di revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica, in
presenza di gravi o ripetute irregolarità.
La sanzione irrogata
all’intermediario non “salva” inoltre il contribuente che, in ogni caso, sarà
tenuto al pagamento dei seguenti importi: da 258 a 1.032 euro in caso di omessa
o tardiva dichiarazione per la quale non sono dovute imposte; dal 120% al 240%
delle imposte dovute (con un minimo di 258 euro) se dalla dichiarazione omessa
emergono imposte dovute.
Nel caso in cui l'incarico alla trasmissione
telematica della dichiarazione non sia stato conferito tempestivamente, non
possono essere applicate sanzioni all’intermediario a cui le dichiarazioni
siano state consegnate in ritardo rispetto al termine di presentazione, purché
quest’ultimo provveda all’invio entro un mese dalla data contenuta nell'impegno
alla trasmissione rilasciato al contribuente.
Il mese di tempo riguarda
esclusivamente le dichiarazione consegnate in ritardo, ragion per cui, qualora
l’impegno alla trasmissione porti data 29 settembre 2014, si dovrà comunque
provvedere all’invio entro il termine ordinario.
Nel caso in cui la
dichiarazione non sia acquisita dalla procedura telematica, pur essendo stata
tempestivamente trasmessa, l’intermediario non è passibile di sanzione, purché
provveda a un secondo invio entro il termine di 5 giorni dalla data in cui la
ricevuta è stata messa a disposizione dell’intermediario.
L’intermediario, dopo
aver trasmesso il modello Unico14, è inoltre tenuto a rilasciare al
contribuente l’originale della dichiarazione trasmessa, firmata dal
contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia
delle Entrate.
All’originale della dichiarazione dovrà essere allegata altresì la ricevuta di trasmissione e il tutto dovrà essere consegnato entro 30 giorni dal termine previsto per l’invio dei modelli.