Manca l'avviso bonario? La cartella è nulla
Se si riceve una cartella di pagamento senza che questa sia stata preceduta da un avviso precedente, che solitamente viene denominato "bonario", la cartella non può essere considerata valida e per questo il cittadino non ne deve corrispondere il pagamento.
Anche se questo principio è noto a molte persone, in diversi potrebbero incorrere nel caso di emissione diretta della cartella, come evidenziato da una sentenza della Corte di Cassazione (n° 15312 del 4 luglio). La corte faceva riferimento nello specifico al caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alle dichiarazioni dei redditi di una società romana.
Successivamente alla presentazioni delle dichiarazioni dei redditi infatti, gli uffici dell'amministrazione eseguono dei controlli su quanto dichiarato ed i controlli stessi possono essere effettuati fino alla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri delle discrepanze tra quanto dichiarato ed i dati in suo possesso, può quindi richiedere un chiarimento al contribuente. Successivamente all'analisi dei documenti portati per il chiarimento l'Agenzia è tenuta ad inviare al cittadino le motivazioni dell'eventuale non accoglimento delle stesse, in modo da concedere la possibilità di effettuare un eventuale ricorso.
Nel caso però in cui l'Agenzia non rispetti questo obbligo, ed emetta invece una cartella di pagamento (senza dare quindi possibilità al cittadino di difendersi ulteriormente) questa non può essere considerata valida. Nonostante l'Agenzia delle Entrate fosse di diverso avviso, la Corte ha quindi stabilito la necessità di concedere al cittadino tutte le possibilità di chiarimento, prima dell'emissione della cartella di pagamento.
Nel caso in cui il cittadino riceva quindi una cartella di pagamento per un procedimento simile del quale non era a conoscenza o nel quale non gli è stata data la possibilità di difesa, si potrà quindi impugnare la cartella. Nel caso in cui invece venga comunicato un procedimento di accertamento in essere, è necessario recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate con tuttala documentazione che attesta la veridicità della propria dichiarazione, L'Agenzia è tenuta a prendere in considerazione quanto presentato dal contribuente e a valutare quanto prodotto con una comunicazione scritta inviata per mezzo di raccomandata entro trenta giorni. Alla comunicazione dell'Agenzia potrà essere allegata una cartella di pagamento, contro la quale il cittadino può presentare eventuali ulteriori documenti per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato.
In caso di dubbio sulle dichiarazioni o sugli accertamenti, consigliamo come sempre di rivolgersi ad un consulente fiscale o ad un legale.