Il transfer pricing individua le politiche di trasferimento
dei prezzi per l’acquisto di beni o di servizi che vengono utilizzate fra le
imprese che fanno parte dello stesso gruppo societario.
In particolare, si
tratta di verificare se le transazioni commerciali o finanziarie tra le imprese
multinazionali vengano effettuate seguendo il principio di libera concorrenza
cosiddetto arm's length principle, vale a dire se le suddette operazioni
comportano le condizioni economiche applicabili qualora i soggetti coinvolti
fossero indipendenti.
Molte volte infatti, in particolare nelle transazioni
infragruppo, vengono utilizzati prezzi di trasferimento spesso più convenenti
rispetto ai quelli normalmente adottabili sul mercato.
Questo acconsente ad
ottenere un consistente vantaggio fiscale in quanto frequentemente le imprese
facenti parte del gruppo spostano una parte dell'imponibile da uno Stato a
fiscalità piena verso uno a basso prelievo, anche un paradiso fiscale con lo
scopo di evitare di versare alte imposte.
In considerazione di ciò, al fine di
garantire la propria potestà impositiva, i singoli Stati hanno adottato una
normativa specifica sul transfer pricing, la quale recepisce il principio di
valutazione a valore normale delle transazioni infragruppo contenuto nel
modello di convenzione Ocse.
In Italia, la disciplina del transfer pricing
viene disciplinata dal’art.110, comma 7 del TUIR, il quale stabilisce che i
componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel
territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l’impresa, devono essere valutati in base al valore normale dei beni
ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti.
Dunque si deve
procedere a rideterminare detto valore ogniqualvolta esso risulti differente al
valore normale, in particolare quando ne deriva aumento del reddito (o anche ne
derivi una diminuzione, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorità competenti deli Stati esteri a seguito delle speciali procedure
amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sui
redditi).
Le imprese soggette all’applicazione dell’articolo 110 comma 7 del
Tuir, devono effettuare perciò le rettifiche in aumento oppure in diminuzione,
compilando appositi righi nella propria dichiarazione dei redditi.
A partire
dal 2010, in Italia è stato introdotto inoltre l’onere di predisporre una
documentazione volta a supportare la politica dei prezzi di trasferimento
adottata, con il contestuale obbligo di darne comunicazione al Fisco.
La
documentazione elaborata non rappresenta tuttavia un vero e proprio obbligo ma
è piuttosto un onere documentale che potrebbe consentire la non applicazione di
eventuali sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento in seguito
a controlli dell’Amministrazione Finanziaria.
Infatti, ai sensi del nuovo art 2 ter introdotto dall’art. 26 del D.L. 78/2010, la sanzione per l’infedele dichiarazione non è applicabile, nel caso di accessioni, ispezioni o verifiche o altre attività istruttorie, se l’impresa dimostra di aver comprovato i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento applicati con le altre imprese del gruppo.
