La “circolazione di prova", così come consentita dall'articolo 98 del Codice della strada, permette a un veicolo di muoversi senza targa e carta di circolazione propria. Tuttavia questa regola vale solo in presenza a bordo dell'autorizzazione di legge alla circolazione di prova e della targa provissoria del veicolo.
Una sentenza della Cassazione ha infatti comminato una sanzione pecuniaria a una società che non aveva provato, "né agli agenti accertatori né in corso di causa", che la circolazione dell'autovettura in discussione, pur priva di carta di circolazione e targa proprie, avesse di fatto avuto luogo lecitamente in virtù dell'autorizzazione di legge.
In ogni caso perché la circolazione di prova potesse essere considerata regolare occorreva che l'autorizzazione di specie e la relativa targa si trovassero a bordo del veicolo.
a cura della Redazione