L´articolo 13, n. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l´applicazione dell´imposta di bollo nella misura di € 2 (prima del 26/06/2013 l’importo era pari ad € 1.81) per le fatture (non gravate da iva), note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi.
L’obbligo di apporre la marca da bollo scatta già all’atto di emissione del documento stesso ed è a carico del soggetto che lo forma; esso riguarda però solo le operazioni per un importo superiore a € 77,47.
L’imposta di bollo grava sulle fatture a prescindere dal titolo di inapplicabilità dell’imposta sul valore aggiunto tanto che è dovuta su fatture e ricevute di importo superiore alla sopra menzionata soglia che riguardino: operazioni esenti (es. spese mediche), escluse, fuori campo Iva per mancanza di presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, non imponibili in quanto relative a transazioni assimilate alle esportazioni (sia dirette che triangolazioni), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali e, in fine, cessioni intra comunitarie
Sono esenti dall’imposta di bollo, poi, le quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, ed ad esempio ancora per assegni.
Tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti non in regola con l’imposta di bollo sono responsabili solidalmente per l’inadempienza, anche se l’obbligo di apporre la marca da bollo è a carico di chi forma tali documenti; in caso di l’omissione della marca da bollo i soggetti in commento devono, sempre in modo solidale, procedere al versamento dell’imposta e alle eventuali sanzioni amministrative conseguenti all’omissione. Tuttavia, se il soggetto che riceve la fattura dove l’imposta non è stata applicata, la presenta entro 15 giorni all’Ufficio del registro e versa l’imposta, viene esentato dalla responsabilità per tale irregolarità.