Si legge difatti nella sentenza che il il parametro della cd. “adeguatezza dei
mezzi” rispetto al tenore di vita goduto, da uno dei coniugi durante il
matrimonio viene meno di fronte all’instaurazione, da parte di costui, di una
nuova famiglia, ancorché di fatto.
Per chiarezza espositiva occorre precisare
che sebbene l’assegno determinato in sede di separazione e quello determinato
in sede divorzile siano entità autonome e distinte, in entrambi i casi il
Giudice, al momento della loro determinazione, tiene conto della vita
coniugale concretamente vissuta dai coniugi prima separandi e poi divorziandi.
Dunque la ratio che sottende i due
assegni è la medesima, tuttavia non va dimenticato che l’assegno di divorzio
presuppone lo scioglimento del matrimonio e, quindi, deve prescindere dagli
accordi economici intervenuti tra i coniugi al momento della separazione.
Ciò è
vero in quanto esso é determinato sulla base dei criteri autonomi e distinti
rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato;
nè gli accordi economici interventi tra i coniugi al momento della separazione
spiegano efficacia preclusiva rispetto alla determinazione giudiziale
dell’assegno di divorzio.Il presupposto indefettibile per l’ottenimento
dell’assegno divorzile è certamente l’ inadeguatezza dei mezzi del coniuge
beneficiario nel mantenere un tenore di vita uguale a quello tenuto in costanza
di matrimonio e che sarebbe proseguito in caso di continuazione della vita
coniugale.
Ciò trova fondamento nell’art. 5, della L. n. 898/70 vigente, il quale statuisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, il tribunale – relativamente all’an debeatur – dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno tutte le volte in cui quest’ultimo non ha mezzi adeguati o non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
L’aspetto innovativo che viene sottolineto
nella sentenza suindicata attiene alla rilevanza che assume la convivenza more
uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno riguardo alla valutazione del
quantum dell’assegno medesimo: si ritiene, infatti, che in sede di accertamento
del diritto all’assegno, la convivenza e, dunque,la prestazione di assistenza
di tipo coniugale ad opera dell’altro “convivente”, costituisce elemento
valutabile in ordine alla disponibilità del richiedente di “mezzi adeguati”
rispetto al parametro rappresentato dal
tenore di vita goduto nel corso delle nozze.
Ad ogni buon conto dovrà trattarsi di apporti derivanti da una convivenza che presenta i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità, nella quale è concretamente accertabile l’apporto patrimoniale da parte del convivente: tali condizioni potrebbero ridurre o addirittura escludere il diritto alla percezione dell’assegno di divorzio. Qualora i suddetti requisiti non sussistano, la semplice convivenza con altro partner non potrà influire in alcun modo sul diritto dell’ex coniuge alla percezione dell’assegno medesimo.
