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Sulle cessioni intracomunitarie

del 27/03/2014

Le cessioni intracomunitarie sono disciplinate dall’art. 41, comma 1, lettera a) del D.L. 331/1993, che le definisce come operazioni non imponibili ove si tratti di transazioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta. Ai sensi di tale articolo, si può parlare di una cessione intracomunitaria qualora sussistono i seguenti requisiti: onerosità dell’operazione, acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni, status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario, effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto. I sopraelencati requisiti devono essere presenti in modo congiunto, e la mancanza anche di uno solo di essi porta ad obbligo di considerare la cessione come operazione imponibile secondo le disposizioni  sull’Iva nazionale. Di recente, con la Risoluzione 19/E/2013, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di cessioni intra, rafforzando gli obblighi in materia di fornitura delle prove di avvenuta operazione. Il Fisco impone al cedente il dovere di provare l’effettivo trasferimento dei beni venduti nell’altro Paese UE  tramite una copia della lettera di vettura cd CMR firmata per ricevuta dal destinatario dei beni nello Stato di arrivo, oltre che dal vettore e dal cedente.  In alternativa, risulta ammissibile anche il documento di trasporto del cessionario, a condizione che da esso possano essere ricavate le informazioni richieste per la CMR, oppure la dichiarazione del cessionario stesso confermante l’arrivo dei beni alla destinazione. La prova comprovante l’avvenuta cessione può essere prodotta anche in un momento successivo all’operazione. Questo non esclude che il fornitore debba acquisire e conservare i documenti di prova con l’ordinaria diligenza, anzi esso deve essere in grado di dimostrare, nel caso dell’impossibilità di recuperarli,  di averli richiesti e di aver “adottato tutte le misure necessarie per evitare di partecipare ad una frode fiscale”. Il documento in esame chiarisce anche che la documentazione dalla quale risulta la cd movimentazione fisica della merce è idonea a comprovare la cessione intracomunitaria solo se conservata congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette transazioni, alla documentazione riguardante agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.


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