L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.31 pubblicata
il 24 settembre 2013, illustra gli effetti sul reddito d'impresa della
correzione di errori in bilancio, fornendo i chiarimenti su come correggere
eventuali errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti
negativi e positivi nel corretto esercizio di competenza. In particolare, viene
illustrato il corretto trattamento fiscale, ai fini Ires ed Irap, da applicare
nel caso in cui i contribuenti procedano alla correzione di tali errori. La
correzione dell’errore contabile non avrà un immediato rilievo fiscale, in
quanto il componente negativo non dedotto oppure il componente positivo non
tassato devono essere rilevati nel periodo di corretta competenza fiscale e non
quando vengono contabilizzati in bilancio. Tuttavia, il Fisco non nega al
contribuente il diritto di recuperare la maggiore imposta corrisposta o di
tassare il reddito nel periodo corretto. Il documento in esame porta le linee
guida in merito al trattamento fiscale applicabile nella correzione degli
errori di bilancio. La circolare prende in considerazione alcune situazioni,
portando al riguardo anche esempi numerici. In particolare, vengono considerate
le ipotesi di: riconoscimento di costi non contabilizzati nel corretto
esercizio; in questo caso, nella
dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta in cui si
provvede alla correzione, dovrà essere operata una variazione in aumento per
azzerare fiscalmente il componente negativo che è transitato al Conto economico.
Per recuperare la mancata deduzione, si dovrà presentare entro il termine
previsto ai sensi art.2, comma 8 bis del DPR 322/98 una dichiarazione integrativa a favore.
L’Agenzia riconosce ai contribuenti la possibilità di recuperare la mancata
deduzione del costo anche nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore
non è utilizzabile. In questo caso è necessario ricostruire il risultato delle
annualità interessate dall’errore (sempre nei limiti dei periodi d’imposta
ancora suscettibili agli accertamenti e verifiche ai sensi dell’art.43 DPR
600/73) e riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all’omessa
imputazione e successive, fino all’ultima annualità d’imposta dichiarata. Per
il primo esercizio emendabile, si dovrà presentare un’apposita dichiarazione
integrativa nella quale devono confluire le risultanze delle riliquidazioni
effettuate. La documentazione comprovante la rideterminazione così operata
dovrà essere presentata nel caso delle comunicazioni di irregolarità emesse
dall’Agenzia a seguito dei controlli automatizzati. Tassazione di ricavi non
contabilizzati nel corretto esercizio; in primo luogo il contribuente deve
presentare una dichiarazione integrativa a sfavore ai sensi art.2 comma 8 DPR
322/98 e provvedere al versamento della maggiore imposta dovuta. Nella
dichiarazione dei redditi nella quale è presente il ricavo di competenza di un
altro esercizio, dovrà essere fatta una variazione in diminuzione per
sterilizzare fiscalmente il ricavo transitante al CE. Contemporaneo
riconoscimento di costi e tassazione di ricavi non contabilizzati nel corretto
esercizio; in caso di più errori che riguardano contemporaneamente sia
componenti negativi che positivi, occorre innanzitutto verificare se il
risultato complessivo sia a favore o a sfavore del contribuente, sempre se gli
errori riguardano la stessa annualità. In base al risultato ci si dovrà
comportare rispettivamente nel caso di riconoscimento dei costi omessi oppure
tassazione di ricavi non contabilizzati. Invece, se tali errori riguardano le annualità diverse
occorre applicare le linee guida per la correzione sia dei costi omessi che dei
ricavi non tassati. Il contribuente dovrà in primo luogo eliminare gli effetti
dell’imputazione sbagliata mediante la presentazione della dichiarazione
integrativa a sfavore. Inoltre sarà tenuto a versare delle maggiori imposte
eventualmente dovute per l’esercizio. Potrà comunque recuperare la deduzione
nel corretto periodo di competenza, seguendo le modalità previste per il
riconoscimento di costi non contabilizzati nell’esercizio corretto.