Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, risponde all'annoso quesito in merito alla corretta applicazione dell'IVA nei rapporti associativi tra consorziate o partecipanti ad A.T.I. richiamando la già nota circolare n. 37 del 29 dicembre 2006.Per quanto sopra l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, ai soli fini del reverse-charge, che “i rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini”. Da tale chiarimento ne deriva che l'aliquota IVA da applicare è quella di origine non operando il "reverse charge".Relativamente, poi, all’aliquota Iva applicabile nella fase del ribaltamento dei costi per realizzazione delle opere, l’Agenzia ha precisato che va tenuto conto della tipologia del rapporto giuridico che caratterizza il rapporto consortile o asociativo.Se tale rapporto è riconducibile ad un mandato senza rappresentanza, va applicato lo stesso trattamento fiscale del rapporto instaurato tra il mandatario e il terzo. Se, invece, il rapporto è riconducibile ad una più generica obbligazione di fare, si applica la stessa aliquota prevista in relazione all’appalto principale in quanto il rapporto giuridico ha per oggetto l’incarico di realizzazione di un’opera o la prestazione di un servizio.