A partire dal 1° gennaio 2015, si
alleggeriscono gli adempimenti fiscali per i titolari di partita IVA che
adottano il regime facoltativo di comunicazione telematica giornaliera
all’Agenzia delle Entrate dei dati analitici delle fatture di acquisto e
cessione di beni e servizi e dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
non soggette a fatturazione.
Con un apposito regolamento saranno stabilite le
informazioni da annotare nei registri IVA e saranno eliminati gli obblighi di
trasmissione all’Agenzia di dati e dichiarazioni contenenti informazioni già
ricomprese nelle comunicazioni giornaliere.
Dalla data di entrata in vigore
dell’apposito decreto attuativo le comunicazioni giornaliere sostituiranno gli
obblighi attualmente previsti in materia di: comunicazione telematica
all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto
“spesometro”, da ultimo attuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia
del 2 agosto 2013); comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle
operazioni effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio
in paesi black list; comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria da parte
delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei
contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi con scrittura
privata e non registrati; comunicazione telematica dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute da parte di chi cede beni o fornisce servizi
nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta; presentazione in via
telematica all’Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi degli acquisti
intracomunitari di servizi ricevuti da soggetti stabiliti nel territorio dello
Stato.
A chi si avvale della trasmissione telematica giornaliera, inoltre, non
si renderanno applicabili: le regole sulla solidarietà del cessionario per il
pagamento dell’Iva in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del
cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale; le
regole relative alla solidarietà dell’appaltatore con il subappaltatore, nei
limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, per il versamento all’Erario
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal
subappaltatore per le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto
di opere o di servizi.
A partire dal 2014, anno d’imposta 2013, anche i
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno un
sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto a effettuare
il conguaglio, come ad esempio i contribuenti che hanno perso il lavoro senza
trovare un nuovo impiego possono avvalersi dell’assistenza fiscale dei Caf o
dei professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.),
presentando il modello 730 al posto di Unico.
Se dalla dichiarazione emerge un
debito tributario, chi presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente
all’Agenzia delle Entrate anche il modello di versamento F24 oppure lo consegna
compilato al contribuente che effettua il pagamento. Se dalla dichiarazione
emerge un credito, in assenza del sostituto d’imposta, il rimborso è eseguito
dall’Agenzia delle Entrate in base al risultato finale della dichiarazione.
Per
le dichiarazioni 2013, relative all’anno d’imposta 2012, il modello 730 può
essere presentato solo se dal modello risulta un credito. I rimborsi sono
eseguiti in tempi rapidi perché l’Agenzia delle Entrate provvede a restituire
gli importi a credito in base al risultato finale della dichiarazione, senza
attendere l’esito delle procedure di liquidazione automatizzata.
Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito tributario, il contribuente può avvalersi di chi presta l’assistenza fiscale anche per versare le imposte dovute.