A decorrere dalla Finanziaria 2007 le spese telefoniche, ai sensi dall’art. 102 co. 9, TUIR (reddito d’impresa), sono deducibili nella misura dell'80%. Si intendono tali tutte le spese e le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego (canoni, e tariffe) e manutenzione relativi a telefoni cellulari.
Esiste una eccezione che eleva tale detraibilità al 100% per le Imprese di autotrasporto quando gli apparecchi telefonici sono installati sul relativo veicolo (la normativa dovrebbe essere adeguata in quanto non esistono più gli impianti fissi per autoveicoli, pertanto tale disposizione normativa è da intendersi "un dispositivo per ogni mezzo").La tassa di concessione Governativa è da intendersi parte integrante del costo pertanto verrebbe attratta dalla stessa normativa.
Per quanto riguarda i contratti business il documento comprovante il costo ai fini della deducibilità è la fattura con possibilità di portare in detrazione anche l?IVA (al 50% o per le imprese di autotrasporto il 100%); per le "ricariche" senza contratto si può portare in deduzione il solo costo sempre nell'ordine dell'80% purché si conservi lo scontrino o ricevuta riportante il numero di telefono "ricaricato".
Ai fini IVA la detrazione per la telefonia fissa è fissata nell'ordine del 100% (se l’inerenza all’attività d’impresa è totale) ed al 50% per quella mobile, anche qui, eccezion fatta per le imprese di autotrasporto che elevano la detraibilità ai fini IVA al 100%.
