
L’art. 11, commi 18 e 19, del D.L. 28 giugno 2013 n.76, convertito nella L. 9 agosto 2013 n.99, ha incrementato di un punto percentuale la misura degli acconti IRPEF che passano dal 99% al 100% a decorrere dal periodo d’imposta 2013.
Per quest’anno viene espressamente stabilito che l’incremento dell’acconto IRPEF produca effetti solo nell’ambito della seconda o unica rata.
La normativa in esame prevede inoltre che per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, ossia che hanno presentato i Mod. 730/2013, i sostituti d’imposta trattengano la seconda o unica rata di acconto IRPEF tenendo conto delle nuove disposizioni.
Conseguentemente, il sostituto d’imposta dovrà ricalcolare la seconda o unica rata dell’acconto IRPEF che dovrà trattenere dagli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti o collaboratori nel mese di novembre e versare all’Erario entro il prossimo 16 dicembre.
Qualora il Mod. 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta, il ricalcolo della seconda o unica rata di acconto IRPEF va effettuato sia con riferimento al dichiarante che al coniuge.
Per quest’anno viene espressamente stabilito che l’incremento dell’acconto IRPEF produca effetti solo nell’ambito della seconda o unica rata.
La normativa in esame prevede inoltre che per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, ossia che hanno presentato i Mod. 730/2013, i sostituti d’imposta trattengano la seconda o unica rata di acconto IRPEF tenendo conto delle nuove disposizioni.
Conseguentemente, il sostituto d’imposta dovrà ricalcolare la seconda o unica rata dell’acconto IRPEF che dovrà trattenere dagli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti o collaboratori nel mese di novembre e versare all’Erario entro il prossimo 16 dicembre.
Qualora il Mod. 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta, il ricalcolo della seconda o unica rata di acconto IRPEF va effettuato sia con riferimento al dichiarante che al coniuge.