
La Legge 300/1970 (Statuto dei
lavoratori) vieta all’art. 4 l’uso di impianti audiovisivi e altre
apparecchiature atte al controllo a distanza dei personale dipendente; inoltre
la normativa sulla privacy (Dlgs n.196/2003) richiama la disciplina posta
dall’art. 4 dello Statuto.
Nel caso sussistano comprovate esigenze legate
all’organizzazione e produzione aziendale ovvero necessità dettate da una
maggiore sicurezza nel luogo di lavoro (si pensi a oreficerie, ricevitorie,
tabaccherie etc.) è possibile, previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o in loro mancanza con la
Dpl, ottenere l’autorizzazione all’installazione dei
dispositivi elettronici di controllo a distanza. Naturalmente prima di poter
installare gli impianti di videosorveglianza è necessario: 1) informare i
lavoratori interessati; 2) nominare un responsabile alla gestione dei dati
registrati; 3) posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di
riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori; 4) conservare, salvo diverse
necessità, le registrazioni per un tempo massimo di 24 ore.
In caso di inosservanza della normativa sull’installazione degli impianti di controllo, le sanzioni previste sono: ammenda da 154 a 1.549 euro, oppure arresto da 15 giorni ad un anno (artt. 4 e 38 l.300/1970; artt. 114 e 171 Dlgs 196/2003); sanzioni amministrative più gravi sono previste dall’art. 162, comma 2-ter, Dlgs 196/2003.