
Il datore di lavoro incorrerebbe in un reato,
sanzionato con l’arresto fino a 2 mesi o con un’ammenda fino ad €516,46,
rifiutandosi di esibire la documentazione richiesta dagli Ispettori del lavoro.
Con la recente sentenza n. 42334 del 15.10.2013, la terza sezione penale della
Corte di Cassazione ha infatti ricordato che l'art. 4, ultimo comma, della
legge n. 628 del 1961 punisce «coloro che, legalmente richiesti
dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le
forniscano o le diano scientemente errate od incomplete».
La Corte ha ribadito che il reato in questione si configura, non soltanto nel
caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa
esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza
sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle
assunzioni, necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi
contributivi (Cassazione Penale n. 2272/2008; 6644/2011).