Ai sensi dell’art.21 del D.L.
n.78/2010 i soggetti passivi Iva devono ogni anno comunicare all’Anagrafe
tributaria le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. spesometro).
Oggetto della
denuncia sono le cessioni di beni o prestazioni di sevizi, rese o ricevute.
Nella versione originaria, la comunicazione riguardava le operazioni per le
quali era previsto l’obbligo di fatturazione e per importi pari o superiori a
25.000 €, al netto dell’Iva.
Successivamente, la norma ha ridotto il limite a
3000 €, al netto dell’Iva (per le operazioni per le quali non ricorreva
l’obbligo di fattura il limite era di 3600 €, al lordo dell’Iva).
L’adempimento in esame, per le transazioni effettuate dal 1 gennaio 2012 riguarda invece:
· - le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
· - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva
· - le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 (commercianti al minuto) e 74-ter D (agenzie di viaggio e turismo) del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Accanto agli elenchi delle
operazioni e dei soggetti che devono denunciare i dati delle operazioni
rilevanti ai fini dell’iva, il Legislatore ha previsto anche un’ampia lista di
soggetti e di operazioni che rimangono esclusi dall’adempimento.
In linea
generale sono fuori dall’obbligo di trasmissione, le operazioni che
costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le
operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei
confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto
mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Inoltre, non devono essere comunicate le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dr 633/1972 e le operazioni intracomunitarie.
Il nuovo modello di spesometro,
permette ai contribuenti di scegliere tra un’elencazione analitica e una
riepilogativa dei dati da trasmettere.
Il modello analitico richiede di
indicare, per ciascun cliente e fornitore, le singole fatture emesse o
ricevute, con evidenza della data e del numero di emissione e di registrazione,
l’imponibile, l’IVA o il titolo di non assoggettamento, nonché i dati delle
note di variazione riferiti alle singole operazioni.
L’opzione della modalità
aggregata di invio permette invece di indicare, per ogni cliente e fornitore,
il numero delle operazioni cumulate, l’importo totale fatturato con imponibile
e IVA e quello delle note di variazione del periodo.
E’ da notare che il contribuente scegliendo il modello deve ricordare che, una volta esercitata, l’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
Lo spesometro del 2012 va presentato entro il 12 novembre 2013 da parte dei contribuenti che liquidano l’Iva su base mensile. I contribuenti trimestrali presentano invece la comunicazione entro il 21 novembre 2013.
