La Suprema Corte con la sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013 ha riconosciuto il risarcimento danni in favore di una scolara delle elementari che, salita su un muretto del cortile antistante la scuola, si era fatta male prima dell’inizio delle lezioni.
Infatti gli alunni minori di età non possono essere
lasciati soli, neppure prima del suono della campanella: il personale
scolastico deve vigilare sui bambini in cortile.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, risponde dunque di mancata
vigilanza, infatti la Scuola è obbligata a disporre tutto quello che è
necessario per evitare che l'alunno provochi danno a sè o a terzi all'interno e
nel cortile della stessa.
Scrive la Corte di Cassazione: "In ipotesi di danno come questo, cagionato
dall'alunno a sé medesimo (autolesioni), l'accoglimento della domanda di
iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola determina
l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il
tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue
espressioni".
Nel momento dell'ingresso nei locali scolastici si realizza l’affidamento
in custodia degli allievi al personale scolastico tenuto alla vigilanza ed al
controllo.
La responsabilità di natura contrattuale della Scuola si fonda sull'
nell’articolo 2048 c.c., che disciplina la “responsabilità dei precettori e
maestri d’arte”: trattasi di responsabilità indiretta o, come autorevole
dottrina sostiene, di “responsabilità per colpa e precisamente di culpa in
vigilando” nel senso che essa è presunta per il solo fatto che il soggetto è
tenuto alla sorveglianza".