Quando si parla di evasione fiscale si pensa sempre alle omissioni nelle dichiarazioni degli introiti. E soprattutto in un momento storico come questo che sta attraversando il nostro Paese, l'attenzione verso gli evasori è alta e si stanno mettendo in campo tutte le strategie possibili per scovare i trasgressori e riportare alle casse dello Stato il maltolto. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, è ad esempio il redditometro. Uno strumento di verifica adottato dall'Agenzia delle Entrate che mette a confronto i beni in possesso del contribuente e il loro mantenimento con il reddito dichiarato. Se il Fisco rileva che il valore di quanto posseduto supera quanto dichiarato fa scattare gli accertamenti e il contribuente deve spiegare come fa a mantenere quello che possiede.
Un altro tipo di evasione, che invece viene spesso sottovalutata, avviene
quando si gonfiano i costi sostenuti
dichiarando di spendere più di quanto si ha realmente fatto. Anche in questo
caso, è bene ricordarlo, si compie una vera e propria frode fiscale
grave quanto l'omissione dei guadagni conseguiti.
Con la sentenza numero 36900 del 9 Settembre 2013 la Corte di
Cassazione accende un faro proprio su questa questione.
Di fronte agli Ermellini si era presentato un contribuente che aveva compilato
la dichiarazione dei redditi indicando di aver contratto dei costi
maggiori rispetto a quelli realmente affrontati per gestire la propria
attività. A seguito delle verifiche di rito, il caso del contribuente
“furbetto” è arrivato fino alla Corte Suprema che ha senza difficoltà
sentenziato che quanto messo in atto dall'imputato era finalizzato a voler
compiere un gesto illegale contro il Fisco. Quindi, gonfiare le spese è un
gesto fraudolento che mira ad ottenere un esborso fiscale minore.
Attraverso la stessa sentenza inoltre la Corte di Cassazione ha voluto
chiarire anche un altro aspetto riguardante le dichiarazioni di costi più alti
presentate dai contribuenti. Nel caso in cui queste dichiarazioni falsate
riguardano l'importo versato ad un dipendente che ha effettuato la
mansione per cui è stato assunto, non si configura nessun
reato. Questo perché non sono stati presentati documenti falsi, come
ad esempio le fatture, che dichiarano attività mai avvenute.
L'articolo 2 del Decreto Legislativo numero 74 del 2000 infatti
parla proprio di "fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti", che sono state emesse a fronte di prestazioni mai eseguite o
eseguite in parte o che indichino corrispettivi o IVA corrisposta in più
rispetto alla realtà. Quindi è necessaria l'esistenza di documenti emessi a
fronte di prestazioni mai eseguite per poter individuare un reato.
