Dal periodo d’imposta 1997 il contribuente non deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi nessuna documentazione attestante le spese sostenute indicate nel quadro RP e le certificazioni delle ritenute d’acconto subite indicate nei quadri RE, RG, RL, rimandando di fatto all’Agenzia delle Entrate la facoltà di controllo dei dati immessi. Questa attività si esplicita con la richiesta dei documenti che hanno consentito al contribuente di usufruire di detrazioni d’imposta o della deducibilità del reddito imponibile (spese mediche, relative ad assicurazioni vita e infortuni, contributi obbligatori etc.).
Se i dati immessi in dichiarazione non corrispondono a quelli presentati all’ufficio, lo stesso procede alla rettifica della dichiarazione indicando la maggior imposta da versare, sanzioni (ridotte) e interessi.
A fronte dell’avviso di rettifica il contribuente può pagare, entro 30 gg dalla notifica, anche ratealmente (le rate di numero variabile avranno cadenza trimestrale). Se si supera il periodo di 30 gg dalla notifica della comunicazione le sanzioni saranno piene, senza rateazione del pagamento. Risponda alla richiesta di documentazione con sollecitudine.
Se i dati immessi in dichiarazione non corrispondono a quelli presentati all’ufficio, lo stesso procede alla rettifica della dichiarazione indicando la maggior imposta da versare, sanzioni (ridotte) e interessi.
A fronte dell’avviso di rettifica il contribuente può pagare, entro 30 gg dalla notifica, anche ratealmente (le rate di numero variabile avranno cadenza trimestrale). Se si supera il periodo di 30 gg dalla notifica della comunicazione le sanzioni saranno piene, senza rateazione del pagamento. Risponda alla richiesta di documentazione con sollecitudine.