Con la circolare n.15/2013 il
Ministero del lavoro ha definito i
requisiti, i soggetti destinatari e le modalità di applicazione della
detassazione ( imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10%) sulle somme erogate a titolo di
retribuzione di produttività per l’anno 2013.
Nell’anno 2013 potranno accedere
alla detassazione solamente i dipendenti del settore privato che hanno percepito
nell’anno 2012 un reddito derivante dal
lavoro subordinato non superiore ad
€40.000,00 lordi, pertanto rimango esclusi i lavoratori della Pubblica
amministrazione. Ogni singolo lavoratore potrà percepire, quale retribuzione di
produttività, un importo complessivo
massimo pari ad €2500,00 lordi nel corso del corrente anno.
Per retribuzione di
produttività si intendono quelle voci retributive, erogate al personale, strettamente correlate ad indicatori
quantitativi di produttività / redditività/ qualità/ efficienza/ innovazione.
A
titolo esemplificativo le voci retributive possono essere collegate anche ad
indicatori quantitativi incerti nella loro corresponsione, quali un incremento di fatturato, una migliore
soddisfazione della clientela correlata ad un aumento della stessa, ovvero una
riduzione dei costi di produzione dovuta all’implementazione di nuove
tecnologie.
Un’importante novità introdotta nella detassazione dell’anno 2013
riguarda la possibilità di detassare anche le giornate di ferie, eccedenti le
due settimane obbligatorie per legge, nel caso si provveda ad una programmazione
e distribuzione flessibile delle stesse, sempre nell’ottica di una miglior
produttività aziendale.
Va sottolineato, come l’attuale normativa, preveda che
l’erogazione delle somme riferite alla produttività debba avvenire in
esecuzione di contratti collettivi debitamente sottoscritti dalle associazioni
dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Le aziende possono far riferimento anche ai contratti o accordi interconfederali sottoscritti dalle associazioni datoriali, purchè gli stessi risultino depositati presso la Direzione territoriale del lavoro.
