Con la locuzione reverse
charge, che potremmo
tradurre con il termine di “inversione contabile”, si è soliti riferirsi, in
ambito IVA, a quella particolare ipotesi in cui l’obbligazione tributaria, corrispondente al versamento
dell’imposta, è posta in capo al destinatario della cessione o prestazione, in
luogo del cedente o prestatore.
Il meccanismo in parola, utilizzato dal legislatore prevalentemente al fine di contrastare fenomeni di evasione ed introdotto nell’ordinamento italiano dalla L. n. 7/2000, concernente il regime IVA applicabile all’oro, e successivamente esteso alle cessioni di rottami e materiali da recupero, al settore edile ed infine al commercio di telefonini, personal computer e prodotti lapidei, impedisce al cedente di addebitare l’IVA nella fattura che emette nei confronti di un soggetto passivo ed al contempo obbliga il cessionario - che deve integrare con il tributo il documento ricevuto e registrare lo stesso sia nel registro vendite che in quello degli acquisti - al versamento totale dell’imposta. In questo modo si evita che il cessionario/committente porti in detrazione il tributo che magari il cedente/prestatore non ha mai versato perché “svanito” (si tratta delle c.d. frodi carosello).
Il medesimo procedimento, ora evidenziato, si applica anche agli acquisiti intracomunitari (artt. 47 e ss. del D.L. n. 331/1993) dove il soggetto passivo dell’imposta è il cessionario che, una volta integrata la fattura del cedente comunitario con l’indicazione dei dati necessari alla determinazione della base imponibile e dell’imposta, è tenuto al versamento dell’IVA così determinata.
