Come ogni anno l’arrivo dei modelli dichiarativi, in
questo caso il Modello 730/2013, reca con sé il solito tourbillon di cambiamenti
nelle modalità di compilazione: pertanto, qui di seguito, si cercherà di
evidenziare tutte quelle novità per le quali, a nostro avviso, maggiore sarà l’impatto
sui redditi dei contribuenti.
Innanzitutto parliamo del nuovo sistema di
tassazione per terreni e fabbricati venutosi a creare con l’introduzione
dell’IMU.
Per effetto di questa nuova imposta, infatti, a partire dall’esercizio
2012 i terreni non affittati (Quadro A) non scontano più l’IRPEF (e relative
addizionali) sul proprio reddito dominicale, mentre l’ordinaria tassazione
continuerà a gravare sul reddito agrario e sui terreni esenti da IMU (aree
montane o collinari), pur se non affittati.
Parimenti, per i fabbricati non
locati (Quadro B), l’IMU ha sostituito IRPEF ed addizionali sul reddito
fondiario (che non andrà quindi più denunciato), mentre sconteranno l’ordinaria
tassazione i fabbricati esenti da IMU, anche se sfitti. Nella particolarissima
ipotesi, poi, di abitazione principale parzialmente locata, sarà dovuta sia IMU
che IRPEF nel caso il canone annuo di affitto risulti superiore alla rendita
catastale rivalutata.
Sempre in merito ai fabbricati, risulta completamente
innovata la modalità di determinazione del reddito degli immobili di interesse
storico ed artistico: infatti, se locati, il relativo reddito sarà costituito
dal maggiore importo tra il 50% della rendita rivalutata ed il canone di
locazione abbattuto del 35%; nell’ipotesi, invece, che risultino sfitti,
eliminato il regime agevolato in base al quale il reddito era determinato
utilizzando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della
zona censuaria in cui si trova il fabbricato, ora andrà sempre dichiarata la
rendita effettiva, anche se ridotta alla metà.
Alcune modifiche, di carattere
però solo compilativo, sono state introdotte anche nel Quadro C, relativo ai
redditi di lavoro dipendente, dove andranno indicati particolari codici
necessari per fruire delle agevolazioni per i lavoratori dipendenti che
rientrano in Italia dall’estero o per docenti e ricercatori che, pur risiedendo
all’estero, svolgevano attività nel nostro Paese, ovvero ancora per coloro che
lavorano all’estero in zone di frontiera (cd. transfrontalieri) o in Paesi
limitrofi, ma che comunque risiedono in Italia. Maggiormente significative
sono, invece, le novità che hanno investito il Quadro E degli oneri e spese: infatti,
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Sezione III del Quadro
citato), effettuati nel periodo tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, la
detrazione passa dal 36% al 50% delle spese sostenute, il cui limite è ora
addirittura raddoppiato (96 mila euro al posto dei precedenti 48 mila euro).
Di
contro, a partire dal 2012, i contributi sanitari obbligatori (CSSN) versati
con il premio dell’assicurazione RC auto saranno deducibili solo per la parte
che eccede i 40 euro.
Da ultimo rileviamo la presenza di 3 nuovi soggetti (che
si aggiungono ai 7 precedenti) quali beneficiari della scelta del contribuente
per la destinazione dell’8 per mille del proprio reddito. Infine ricordo che il
modello 730/2013 è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate: la si può compilare online, stampare e
consegnare al proprio commercialista.
Se è il datore di lavoro oppure l’ente pensionistico a prestare assistenza fiscale, il 730 deve esser presentato entro il 30 aprile 2013; se, invece, è stata richiesta l’assistenza nella compilazione di un Caf o di un professionista abilitato all’invio telematico la scadenza è quella del 31 maggio 2013.