
La sentenza chiarisce che la
disposizione di cui all’articolo 51 c.p., rubricato "esercizio di un
diritto o adempimento di un dovere", non può ritenersi applicabile al
caso di un amministratore che per giustificare il distacco di un’utenza lo
colleghi alla morosità di alcuni condomini, individuati con nome e cognome, in
quanto non vi sarebbe stata alcuna necessità di "scongiurare un evento
altrimenti non evitabile".
Per quanto riguarda, invece, l’elemento psicologico del reato de quo, il Supremo Collegio stabilisce che "in tema di delitti contro l’onore, non è richiesta la presenza di un animus iniurandi vel diffamando, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente".