Chi crea un nuovo software si aspetta di essere ritenuto
titolare di un diritto esclusivo sul suo sfruttamento.
La globalizzazione,
favorita dalla diffusione di internet, accentua il problema della tutela
dell’invenzione in campo nazionale ed internazionale.
I possibili strumenti di
tutela sono tre: il marchio di fabbrica (artt. 7, 28 codice della proprietà
industriale) la cui registrazione attribuisce al richiedente il diritto di esclusiva
sullo stesso con effetti per 10 anni dal deposito della domanda e possibilità
di rinnovi alla scadenza; il diritto d'autore (un poco differente dal copyright
dei Paesi di Common Law, quali Stati Uniti e Gran Bretagna) che è il diritto
esclusivo di diffusione e sfruttamento dell’opera d’ingegno di carattere
creativo previsto da diversi ordinamenti nazionali (tra cui quello italiano) e
da Convenzioni internazionali (es. Convenzione di Berna).
Esso tutela uno
“specifico” codice del programma: non è consentito copiare parti di quel
programma ma è lecito ideare un altro programma avente le medesime funzioni; il
brevetto (codice civile, titolo IX) che attribuisce al suo autore il diritto
esclusivo di sfruttamento dell’opera su di un territorio e per un periodo
limitato.
Il dibattito su quale sia la forma di tutela migliore e più efficace è tuttora acceso in tutta la Comunità Europea e nel Mondo.
