La crisi sta mettendo in ginocchio le imprese italiane che nel tentativo di salvarsi ricorrono sempre più spesso al nuovo istituto del “concordato in bianco” introdotto con il Decreto Sviluppo.
Nelle intenzioni del legislatore il “concordato in bianco” doveva semplicemente garantire al debitore un periodo di moratoria di 60/120 giorni entro i quali elaborare il piano concordatario ovvero concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis secondo il modello dello standstill del Chapter 11. Invece, un po’ per la formulazione non felice delle nuove disposizioni un po’ per l’uso disinvolto che i debitori fanno ultimamente degli strumenti di composizione della crisi, il “concordato in bianco” è diventato teatro di una ridda di questioni a cui i tribunali di merito hanno risposto in modo a volte disomogeneo.
Uno dei temi più dibattuti riguarda la possibilità di sospendere o addirittura sciogliere i contratti pendenti durante il periodo di limbo che segue la presentazione di un “concordato in bianco” ai sensi dell’articolo 169bis LF.
Secondo alcune preliminari prese di posizione della giurisprudenza una tale possibilità sarebbe da escludere perché il “concordato in bianco” può sfociare nel nulla oppure in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis, la cui disciplina non prevede la possibilità di scioglimento o di sospensione dei contratti in corso.
Le
pronunce successive hanno poi ribaltato tale orientamento e sono oggi pressochè
concordi (anche se con alcuni distinguo) nell’affermare l’applicabilità
dell’articolo 169bis anche al “concordato in bianco”. A parte infatti una
pronuncia del tribunale di Pistoia del 30/10/2012 secondo cui sarebbe
ammissibile solo la sospensione, l’orientamento attualmente dominante nei
tribunali di merito (ben rappresentato dalla pronuncia del tribunale di Monza
del 13/01/2013) è favorevole all’ammissibilità sia della sospensione sia dello
scioglimento dei contratti in corso a patto che l’imprenditore in crisi abbia
messo il tribunale in condizione di valutare l’effettiva inutilità della
prosecuzione dei contratti di cui si chiede la sospensione/scioglimento.
In pratica i tribunali sono disponibili a considerare le richieste del debitore semprechè lo stesso (i) offra una disclosure del percorso che intende seguire al termine del periodo di limbo ed in particolare del tipo di concordato che intende proporre (liquidatorio o di continuità) (se il debitore dichiarasse di volere optare per un accordo di ristrutturazione ex articolo 182bis è invece verosimile che il tribunale rigetterebbe la richiesta perché l’articolo 169bis non si applica a tali tipi di accordi), (ii) fornisca una situazione economico/finanzia aggiornata e (iii) dimostri l’inutilità dei beni e/o servizi oggetto dei contratti di cui chiede la sospensione o lo scioglimento.
Sulla scorta di questo atteggiamento di apertura il tribunale di Salerno in una pronuncia del 25 ottobre 2012 è giunto financo a risolvere un contratto di affitto d’azienda concluso dal debitore prima di accedere al “concordato in bianco” perché ha ritenuto preferibile per la massa dei creditori in un ipotetico successivo scenario fallimentare disporre dell’azienda quale “parte immediata dell’attivo e non mediata attraverso un contratto di affitto d’azienda”.
Il contesto attuale è quindi certamente di favor per il debitore, un favor voluto dal legislatore e coerentemente perseguito dalla giurisprudenza.
Il compito difficile è dosare con attenzione questo atteggiamento di favore per evitare di pregiudicare eccessivamente il contraente in bonis che di fronte ad una sospensione/risoluzione del contratto ha diritto ad un “indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento” (formula assai ambigua) pagato peraltro in moneta concordataria.
