In linea generale è ammessa la proroga del contratto a tempo
determinato (art. 4 del D. Lgs. n. 368/2011), in presenza dei seguenti
requisiti:
1) la forma scritta ed il consenso del lavoratore;
2) la durata
iniziale del contratto inferiore a 3 anni,
3) l’unicità della proroga, che può
intervenire una sola volta;
4) l’esistenza di ragioni oggettive a suo sostegno;
5) l’identità tra l’attività originaria oggetto del contratto a termine e
quella per la quale interviene la proroga. Alla luce di ciò si comprende che la
durata complessiva del contratto (termine iniziale più proroga) non può comunque
superare i 3 anni.
Esiste tuttavia un’eccezione: non è prorogabile, ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis del Decreto citato, quella nuova tipologia di contratto a termine utilizzabile in caso di primo rapporto lavorativo di durata non superiore a 12 mesi, la stessa per la quale è possibile avvalersi della facoltà di non indicare le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive a sostegno dell’apposizione del termine.
