
Con il “Decreto
Crescita” il legislatore ha introdotto un nuovo regime che prevede, dal 1°
dicembre 2012, con riferimento alle operazioni effettuate a partire da tale
data (D.M. Economia e Finanze dell’ 11/10/2012), la possibilità di liquidazione
dell’IVA secondo una contabilità di cassa (c.d. regime “IVA per cassa”).
L’introduzione
del nuovo regime, ad opera dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/12, ha abrogato, di
fatto, la precedente disciplina dell’IVA per cassa introdotta dall’art. 7 del
D.L. n.185/08. La c.d. “IVA per cassa” interessa, potenzialmente, tutti i
soggetti titolari di partita Iva.
Con il recente Provvedimento 21/11/12
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di esercizio dell’opzione per
l’applicazione del regime: da un lato, l’opzione si desume dal comportamento
concludente del contribuente, dall’altro, va comunicata nella prima
dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata.
Pertanto, e limitatamente al 2012, primo anno di applicazione del regime in
esame, l’opzione andrà comunicata con il mod. IVA 2013, relativo al 2012.
Viceversa, i soggetti che intenderanno avvalersi del regime dall’inizio
dell’attività, dovranno comunicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA
relativa all’anno di inizio attività.
Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi IVA che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. Tuttavia, qualora il volume d’affari superi nel corso dell’anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante è obbligato ad uscire dal regime dell’IVA per cassa ed a riprendere l’applicazione delle regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
In merito alle regole di funzionamento della nuova
“IVA per cassa”, per chi esercita l’opzione in commento l’IVA relativa alle
cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto
dell’incasso dei relativi corrispettivi; parallelamente il diritto alla
detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi.
Tuttavia, decorso un anno dal momento di
effettuazione dell’operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse
o pagamento delle fatture ricevute, l’imposta diviene comunque esigibile e
quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell’IVA, a meno che il
cliente/committente non risulti assoggettato a procedure concorsuali.
Punto
qualificante della nuova normativa e diversamente dalla precedente, risulta
essere la disposizione secondo cui, in ogni caso, l’acquirente/committente può
detrarre l’IVA a credito nel momento di effettuazione dell’operazione, a
prescindere dal fatto che il pagamento della fattura sia stato eseguito o meno salvo
il caso in cui anche l’acquirente abbia optato per il regime dell’IVA per
cassa.
Esistono alcune operazioni per le quali, in deroga alle regole di
funzionamento del regime, non rileva il momento dell’incasso/pagamento del
corrispettivo, bensì continuano a valere le tradizionali regole del momento di
effettuazione dell’operazione.
Si tratta, principalmente, per quanto riguarda
le operazioni attive, delle operazioni effettuate in base a regimi speciali
IVA; nei confronti di “privati”; nei confronti di soggetti che fatturano in
reverse charge ovvero verso Stato ed Enti Pubblici.
Per quanto attiene, invece,
alle operazioni passive, risultano esclusi gli acquisti di beni o servizi
soggetti a reverse charge; gli acquisti intracomunitari di beni; le
importazioni e le estrazioni di beni dai depositi Iva.
Da ultimo si ricorda che nelle fatture emesse in applicazione del nuovo regime dovrà essere riportata l'annotazione che si tratta di “operazione con IVA per cassa ex art.32-bis del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012”.