Le vicende della Banca Antonveneta e degli illeciti ad
essa collegati hanno riempito le pagine dei giornali di termini economici non
sempre comprensibili al grande pubblico. E’ opportuno forse spiegarne
qualcuno. Innanzitutto è bene definire meglio l’espressione “abusi di mercato”.
Con questa locuzione si identificano tutte quelle situazioni in cui i
risparmiatori che vogliono investire nei mercati finanziari si trovano a dover
affrontare, in maniera diretta o indiretta, le conseguenze negative del
comportamento di altri soggetti che:
>hanno fatto uso a loro vantaggio (o di altri) di informazioni privilegiate non accessibili al pubblico
>hanno fatto uso a loro vantaggio (o di altri) di informazioni privilegiate non accessibili al pubblico
>hanno falsato il meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari
> hanno divulgato informazioni false ovvero ingannevoli.
Il primo comportamento sopraccitato configura il tipico reato di “insider trading”, mentre gli altri due costituiscono la fattispecie dell”aggiotaggio” (o manipolazione del mercato).
Entriamo ora più nello specifico, spiegando l’insider trading.Con questo termine si intende la
negoziazione (compravendita) di titoli (valori mobiliari) di una determinata
società da parte di soggetti che, per la loro posizione all’interno della
stessa o per la loro attività professionale, siano venuti in possesso di
informazioni riservate non di pubblico dominio ( indicate come “informazioni
privilegiate”) che, per loro natura, permettono a chi ne faccia utilizzo, una
scelta basata su di un’asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad
altri investitori sul medesimo mercato.
Vi è un orientamento comune a livello
mondiale sul fatto che l’insider trading sia nocivo per i mercati finanziari e
debba quindi essere vietato; alcuni sono invece dell’idea che consentire
l’abuso di informazioni privilegiate favorisca l’afflusso al mercato di nuova
informazione e sia in grado di spingere i prezzi verso valori reali, con
riflessi positivi sull’efficienza allocativa e operativa dei mercati e
riduzione dei costi di ricerca di informazione da parte degli investitori.Tuttavia
l’orientamento prevalente considera il fenomeno un comportamento scorretto e
lesivo degli interessi di coloro che ricercano nei mercati finanziari
un’occasione di investimento del proprio risparmio.
Combattere e reprimere gli abusi di mercato
è una tappa fondamentale per assicurare l’integrazione dei mercati finanziari a
livello internazionale e incrementare la fiducia degli investitori nella
trasparenza ed efficienza dei mercati stessi. Un mercato integrato è in grado
di apportare una serie di benefici alle imprese in quanto permette loro di
ridurre il costo del capitale necessario a finanziare i progetti d’investimento
e ai consumatori in termini di pensioni più elevate, mutui più accessibili e
disponibilità di una più ampia varietà di strumenti finanziari.
Il Consiglio Europeo di Lisbona aveva fissato per il 2005 la data limite per completare l’integrazione dei mercati finanziari.
Il quadro giuridico in vigore a livello
europeo a tutela dell’integrità del mercato è incompleto.A livello comunitario
mancano disposizioni comuni in materia di manipolazione del mercato.A livello
di Stati membri esiste una congerie di norme e i requisiti giuridici variano a
seconda degli ordinamenti.Queste differenze determinano distorsioni
concorrenziali sui mercati finanziari.Si assiste intanto allo sviluppo di nuovi
prodotti e di nuove tecnologie, crescono le transazioni transfrontaliere e si
stanno sviluppando mercati tra loro interconnessi.Questi sviluppi accrescono le
occasioni di manipolare il mercato: Internet, per esempio, può accrescere il
rischio di diffusione di informazioni false o ingannevoli.
In teoria uno stesso reato andrebbe
punito con pene analoghe in tutti gli Stati membri, ma la realtà è diversa in
quanto il trattato CE non prevede una completa armonizzazione delle sanzioni
penali.
Uno sguardo al di fuori dell’ambito
europeo: negli Stati Uniti non esiste una norma federale che proibisca
direttamente la pratica dell’insider trading ma la possibilità giuridica di
perseguire tale tipologia di transazioni deriva dall’interpretazione che è
stata data dalla Corte Suprema alla “Sezione 10(b) del Securities Exchange Act
del 1934 e alla “Regola 10b-5”della SEC recante norme in materia di frodi
relative alla compravendita di valori
mobiliari (in effetti la pratica dell’insider trading è stata considerata
legale negli USA fino agli anni ’60).
L’Unione Europea ha, da ultimo,
disciplinato la materia tramite la Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003
relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del
mercato, direttiva accolta nella legislazione italiana con le modifiche
apportate al TUF (Testo Unico della Finanza).
In Italia l’abuso di informazioni
privilegiate è, infatti, attualmente disciplinato dal decreto legislativo 24
febbraio 1998 n.58 (TUF).Ai sensi del disposto di cui all’art.184 compie il
reato di abuso di informazioni privilegiate “chiunque, essendo in possesso di
informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di
amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, ovvero dell’esercizio di
un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o
di un ufficio:
-acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
-comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,della funzione o dell’ufficio;
-raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
-acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
-comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,della funzione o dell’ufficio;
-raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
Mentre l’art.181, comma 1 specifica cosa
debba intendersi per informazione privilegiata: “si intende un’informazione di carattere
preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o
indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti
finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui
prezzi di tali strumenti finanziari”.
Un altro termine diffuso sui quotidiani
è quello di “aggiotaggio”. L’aggiotaggio, il cui reato è stato trascurato dagli
organi legislativi europei in quanto fino alla direttiva 2003/6/CE non vi era
un corpus di norme unitario che lo regolasse, ha lo scopo fondamentale di
cambiare il prezzo di un titolo su di un mercato finanziario oppure la
percezione del valore fondamentale del titolo da parte degli acquirenti su
mercato. Tale comportamento può essere realizzato mediante due modalità:
- la manipolazione operativa (market based manipulation);
- la manipolazione informativa (information based manipulation).
- la manipolazione operativa (market based manipulation);
- la manipolazione informativa (information based manipulation).
La manipolazione operativa si realizza direttamente sui mercati finanziari mediante l’effettuazione di operazioni di negoziazione anche simulate.La seconda manipolazione si concreta, invece, nella diffusione di informazioni false e tendenziose riguardanti la società emittente i titoli quotati sui mercati finanziari.
In base all’esperienza di vigilanza della Consob, con riferimento alla “market based manipulation”, è stato notato che i prezzi possono essere alterati sia con operazioni effettive sia con operazioni fittizie e che vi sono alcuni prezzi che hanno una rilevanza informativa superiore agli altri, quali il prezzo di apertura e di chiusura. La concentrazione della proprietà, la capitalizzazione e la liquidità sono altri importanti fattori che impattano sulla probabilità che su un titolo quotato siano esercitati comportamenti manipolativi.Per quel che riguarda i casi di
“information based manipulation”, una
fattispecie tipica di tale manipolazione di mercato è la diffusione di
comunicazioni false di eventi societari o sulla situazione della società con lo
scopo di influenzare i prezzi dei titoli quotati.In altri casi vengono diffuse
notizie stampa fuorvianti e tendenziose attraverso le quali le società
comunicano al mercato l’esistenza di progetti di ristrutturazione anche per il
tramite di soggetti non collegati in maniera diretta alla società stessa.
Altre situazioni riscontrate sono la
diffusione da parte di intermediari di studi o previsioni false e il
manifestarsi di un’operatività non coerente da parte dell’intermediario che
aveva prodotto lo studio.
Merita notare come vi siano tre
differenze principali tra i due comportamenti sopra descritti ( insider trading
e aggiotaggio):
-un agente che manipola l’andamento di un titolo può essere interessato a rendere pubblica al mercato la propria condotta mentre un insider trader cerca di non far percepire la propria presenza sul mercato;
-l’insider trading è sempre basato sullo sfruttamento di un’informazione privilegiata, mentre l’aggiotaggio non lo è necessariamente;
-gli insider traders operano sempre nella direzione che il mercato seguirebbe una volta acquisita l’informazione, mentre per i manipolatori la direzione dell’operatività non è univoca.
