La Corte di Cassazione (sent. 28 settembre 2011 n.19790) ha
stabilito che l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del
lavoratore per differenze retributive deve essere effettuato al lordo delle
ritenute, sia contributive che fiscali.
Le ritenute infatti ineriscono ad un
momento successivo a quello dell’accertamento e liquidazione delle spettanze
retributive.
L’art. 19 l. 218/52 consente al datore di operare ritenute contributive sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Anche le ritenute fiscali devono essere effettuate dal datore, previo pagamento della retribuzione di riferimento. L’esecuzione ha luogo legittimamente per l’importo dovuto, al lordo delle ritenute, nei confronti del datore inadempiente agli obblighi di versamento (oltre che di corresponsione della retribuzione).
