La
materia della professione del mediatore immobiliare è stata disciplinata per
anni dalla Legge n. 39 del 03/02/1989, e ciò sino al Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2012
ed entrato in vigore il 12 maggio 2012.
Sino
a maggio di quest’anno era previsto che ogni agente immobiliare, per essere
abilitato a svolgere l’attività di mediazione immobiliare, fosse iscritto in un
apposito ruolo degli agenti (c.d. albo degli agenti immobiliari presente e consultabile
presso ogni Camera di Commercio).
Tale iscrizione era personale, con la
conseguenza che l’agente iscritto non poteva delegare l’attività ad una altro
soggetto che non fosse a propria volta un mediatore iscritto nel ruolo.
Se poi
l’attività di mediazione, come spesso succede, veniva esercitata sotto forma di
società, tutti coloro che all’interno della stessa svolgevano attività di
mediazione, dovevano essere iscritti nel ruolo dei mediatori.
Pertanto,
chiunque non fosse stato iscritto nel ruolo non poteva svolgere attività di
mediazione né in nome proprio né per conto di una società.
Tutto ciò aveva
anche ripercussioni sulla provvigione. Infatti, la legge stabiliva che avevano
diritto alla provvigione solamente i mediatori iscritti e, di conseguenza, la
mancanza di tale iscrizione non solo non dava diritto a richiedere alcuna
provvigione ma obbligava il mediatore a restituire quanto ricevuto.
A partire
da maggio di quest’anno, invece, aboliti i vecchi albi dei mediatori, il
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha delineato le nuove norme che
disciplinano l’iscrizione di quei soggetti che vogliono intraprendere o
continuare l’attività di mediatore immobiliare. Innanzitutto, è stata
costituita anche per i mediatori la SCIA e cioè la segnalazione certificata di
inizio attività che deve essere presentata alla Camera di Commercio della
provincia dove risiede la persona fisica ovvero dove ha sede la società che
intende iscriversi.
L’iscrizione alla Camera di Commercio deve essere fatta
entro un anno quindi entro maggio 2013 e sarà condizione essenziale per poter
svolgere l’attività di mediatore e per aver diritto alla provvigione. Possono
iscriversi anche coloro che anche se già iscritti nel vecchio ruolo ormai non
esercitano più l’attività di mediazione, tuttavia vogliano comunque mantenere
l’abilitazione.
La mancata richiesta di iscrizione comporterà automaticamente
il venire meno dell’abilitazione a suo tempo acquisita.
Ogni mediatore dovrà
indicare nella propria SCIA il nome ed il cognome di tutti gli agenti
immobiliari che lavorano per la propria agenzia e la loro mansione. Ad ogni
iscritto verrà rilasciato un tesserino identificativo con foto e numero di
iscrizione (REA) alla Camera di Commercio.
Queste nuove disposizioni in materia di iscrizione dovrebbero avere la finalità di far emergere il sommerso di tutta quella attività che attualmente viene svolta da soggetti non abilitati e dovrebbe consentire al cittadino/consumatore di verificare con più facilità la qualifica dell’agente immobiliare.
