
L’impianto di riscaldamento centralizzato è considerato, secondo
l’articolo 1117 del codice civile, parte comune del condominio, di proprietà
comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani.
L’art. 1118 del
codice civile stabilisce che il condomino è tenuto al pagamento delle spese di
conservazione delle parti comuni.
Di conseguenza, lei è tenuta al pagamento
delle spese di conservazione dell’impianto.
La giurisprudenza afferma che, qualora il regolamento condominiale non lo vieti espressamente, il distacco dall’impianto centralizzato è legittimo se viene prodotta perizia comprovante nessun aggravio di spese per i fruitori dell’impianto centralizzato e nessuno squilibrio pregiudizievole per il suo regolare funzionamento (cfr. Cassazione civile n.5331 del 03/04/12): solo in tal caso il condomino distaccato non è tenuto a pagare le spese di esercizio dell’impianto centralizzato ma soltanto quelle relative alla sua conservazione.