L'attività di consulenza verso una società fuori dal territorio della CE non è soggetta a Iva.
L'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 che regola la disciplina Iva, infatti, stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quanto sono rese a soggetti aventi partita Iva stabiliti in Italia o quando sono rese a soggetti privati (cioè senza partita Iva) da un soggetto avente partita Iva.
Sulla fattura di vendita, pertanto, non deve essere calcolata l'Iva e deve essere riportata la dicitura seguente: "Operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72".
Inoltre, se per le società con sede in Italia emette fattura con ritenuta a titolo d'acconto del 20%, sulla fattura di vendita intestata a un cliente estero la ritenuta d'acconto non deve essere applicata; il soggetto passivo estero, infatti, non può essere considerato sostituto d’imposta per lo Stato italiano.
L'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 che regola la disciplina Iva, infatti, stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quanto sono rese a soggetti aventi partita Iva stabiliti in Italia o quando sono rese a soggetti privati (cioè senza partita Iva) da un soggetto avente partita Iva.
Sulla fattura di vendita, pertanto, non deve essere calcolata l'Iva e deve essere riportata la dicitura seguente: "Operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72".
Inoltre, se per le società con sede in Italia emette fattura con ritenuta a titolo d'acconto del 20%, sulla fattura di vendita intestata a un cliente estero la ritenuta d'acconto non deve essere applicata; il soggetto passivo estero, infatti, non può essere considerato sostituto d’imposta per lo Stato italiano.
