Scarichi fognari pratiche: definizione
Il D.lgs 152/2006 (testo Unico Ambientale - Parte III) disciplina tutela dall'inquinalmento delle acque reflue obbligando tutti i titolari di scarichi a chiedere l’autorizzazione, imponendo dei valori limite a tutti quei parametri (metalli, solventi, oli, batteri ecc.) che, se sversati nelle acque superficiali, sul suolo o nel sottosuolo in concentrazioni superiori a tali limiti, causerebbero un sicuro inquinamento.
Gli scarichi si distinguono in domestico, industriale e urbano, ed ognuno di questi è assoggettato ad obblighi differenti:
- acque reflue industriali: scarichi derivanti da edifici in cui si svolgono attività industriali o commerciali;
- acque reflue domestiche: scarichi provenienti da abitazioni e comunque derivanti da metabolismo umano (bagni) o da attività domestiche (cucine, giardini, ecc.). Sono tali anche gli scarichi di attività alberghiere, turistiche, sportive, scolastiche, sanitarie, mense aziendali o anche bagni di insediamenti industriali, e comunque ogni altra attività, anche commerciale, i cui scarichi presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche;
- acque reflue urbane: si tratta delle acque che confluiscono, tramite canalizzazione, alla pubblica fognatura e comprende le acque reflue domestiche (derivanti da insediamenti residenziali o assimilati), le acque reflue industriali (ovviamente opportunamente depurate per rientrare nei limiti per lo scarico in fognatura) e le acque meteoriche (acque piovane).