Impresa familiare diritti del familiare: definizione
Si parla di impresa familiare quando con il titolare
collaborano i familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado o affini
entro il 2°grado) senza che si possa configurare altro e diverso
rapporto: di lavoro, di prestazione d'opera, societario, eccetera.
L'impresa
familiare rileva nei rapporti interni mentre all'esterno, nei rapporti
coi terzi, rileva solo il titolare legale rappresentante che mantiene i
pieni poteri di ordinaria gestione e amministrazione dell'impresa. Il
diritto di partecipare si può trasferire solo ad altro familiare e
previo consenso di chi già ne è parte. Si può recedere dall'impresa con
diritto alla liquidazione della propria partecipazione.
Avv. Luca Gaspari
Ordine degli Avvocati di Brescia
Studio Legale Gaspari Luca
In forza dell'articolo 230-bis codice civile, chi collabora nell'impresa familiare ha
diritto al mantenimento, alla divisione degli utili e degli incrementi
aziendali, in relazione alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Altresì partecipa alle decisioni in materia di straordinaria
amministrazione, di indirizzi produttivi, di investimento e impiego
degli utili, decisioni da adottare a maggioranza tra i familiari.
In caso di divisione e trasferimento di azienda il familiare ha diritto di prelazione sull'azienda.
I diritti del familiare che partecipi ad un'impresa familiare sono tutelabili avanti il Giudice del lavoro.
In
caso di separazione tra i coniugi, non venendo meno il matrimonio, il
rapporto non viene meno; in caso di divorzio cessa invece la
partecipazione all'impresa familiare e l'ex coniuge ha diritto ad essere
liquidato.