Bilancio societario consolidato di gruppo: definizione
Il bilancio societario consolidato di gruppo consiste in un documento consuntivo di esercizio che si pone l'obiettivo di illustrare la situazione di un gruppo di imprese dal punto di vista finanziario, dal punto di vista patrimoniale e dal punto di vista economico: ad elaborarlo è la capogruppo, vale a dire la società che si trova al vertice. Questo bilancio non ha forza legale, pur essendo un documento pubblico: esso è in grado di definire i risultati economici del gruppo, ma non può essere sfruttato per l'attribuzione degli utili complessivi, e quindi non consente la distribuzione dei dividendi ai soci delle società in perdita che fanno parte del gruppo. Nel gruppo sono incluse tutte le società su cui è esercitato un controllo.
Quali sono le caratteristiche di un bilancio societario consolidato di gruppo?
Secondo la legge del nostro Paese, il bilancio societario consolidato di gruppo deve essere costituiti dagli stessi documenti che compongono il bilancio di esercizio: si tratta, cioè, dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, degli organi di controllo (il revisore contabile e il collegio sindacale) e della relazione sulla gestione. I documenti devono essere supportati da un rendiconto finanziario, da un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato di esercizio della capogruppo e del gruppo e da un prospetto dei movimenti e delle variazioni delle voci di patrimonio netto tra la fine dell'esercizio e la sua conclusione. Sul piano contabile, questo tipo di bilancio è contraddistinto dalla depurazione di quelle che sono definite come operazioni intercompany, che corrispondono alle operazioni intercorse tra le società del gruppo.
I soggetti che sono obbligati alla redazione di un bilancio societario consolidato di gruppo sono le società cooperative e le società di capitali che controllano altre imprese, qualunque sia la loro forma giuridica. Il riferimento normativo in materia è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile del 1991, all'articolo 25, che menziona anche gli enti pubblici commerciali che controllano le società di capitali e le mutue assicuratrici.