Amministrazione straordinaria presupposti soggettivi ed oggettivi: definizione
L’amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale destinata alle imprese di grandi dimensioni in stato di crisi, diretta ad agevolare il risanamento della loro situazione finanziaria ed evitare la disgregazione del complesso aziendale, riuscendo così a soddisfare i creditori senza ricorrere al fallimento. Ha quindi una finalità conservativa del patrimonio, a differenza del fallimento, che svolge invece una finalità liquidativa.
L’ammissione di una grande impresa in crisi alla procedura di amministrazione straordinaria può essere richiesta quando sussistono i seguenti presupposti oggettivi e soggettivi:
- presupposto soggettivo: la procedura è applicabile alle imprese commerciali, anche individuali, sia gestite in forma di società di persone che di capitali, soggette al fallimento (in base alla legge fallimentare);
- presupposti oggettivi: l’amministrazione straordinaria può essere chiesta qualora l’impresa:
- versi in stato di insolvenza;
- occupi da almeno un anno un numero complessivo di lavoratori subordinati non inferiore a 200;
- presenti debiti per un ammontare complessivo pari ad almeno i 2/3 tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio.
In primo luogo, il Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale accerta lo stato di insolvenza dell'impresa stessa. Con la sentenza che accerta lo stato di insolvenza, il Tribunale nomina il giudice delegato e uno o più commissari giudiziali, scelti tra le persone indicate dal Ministro dello Sviluppo Economico, stabilendo inoltre se la gestione dell'impresa viene lasciata all'imprenditore insolvente ovvero affidata ai commissari giudiziali.
Solo se sussistono concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico l’impresa può essere ammessa alla procedura.
Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza il commissario giudiziale deposita una relazione da cui deve emergere la valutazione della possibilità di recupero dell’impresa. Il Tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministero dello Sviluppo Economico nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, che prendono il posto del commissario o dei commissari giudiziali nominati per la fase preliminare.
Il commissario straordinario ha la gestione dell’impresa e l'amministrazione dei beni della stessa; egli deve scegliere una delle seguenti strategie di risanamento: un programma di cessione dei beni aziendali oppure un programma di ristrutturazione del complesso aziendale. Tale programma dovrà essere dallo stesso attuato, una volta ottenuta l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Qualora l’impresa in crisi impieghi un numero di dipendenti non inferiore a 500 da almeno un anno e abbia debiti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro, l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria può essere richiesta direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico senza la preliminare fase di vigilanza da parte del commissario giudiziale nominato dal Tribunale. Tuttavia, in tale ipotesi, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà autorizzare solamente programmi finalizzati alla ristrutturazione e al risanamento dell’attività imprenditoriale e non invece programmi aventi ad oggetto la cessione dei beni dell’azienda.
La legittimazione attiva a presentare l’istanza spetta all’impresa in crisi, ai creditori e al Pubblico Ministero.
Qualora sia l’imprenditore a presentare l’istanza è consigliabile che si faccia assistere da un esperto legale.
17/05/2012 16:31:23
In merito all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal D.lgs 347/2003 e soprattutto in merito alle tipologie di programma dirette a garantire il risanamento dell'impresa, mi risulta che a seguito dell'approvazione del D.lgs 134/2008, occasionato dalla crisi Alitalia, il recupero dell'equilibrio economico dell'impresa può avvenire ALTERNATIVAMENTE o con un programma di cessione dei beni aziendali o con un un programma di ristrutturazione aziendale.
Cordiali saluti