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No alla moratoria degli imitatori

del 28/01/2011
di: di Dario Palmas
No alla moratoria degli imitatori
La corte di giustizia europea boccia la moratoria italiana sulle imitazioni dei disegni e modelli scaduti dalla protezione del diritto d'autore. L'articolo 17 della direttiva CE 98/71, nel consentire agli stati membri di determinare l'estensione della protezione di diritto d'autore ai disegni e modelli, non consente agli stessi stati di escludere la tutela laddove i pezzi di design siano caduti in pubblico dominio prima della data dell'entrata in vigore della protezione stessa. Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue, con sentenza nella causa C-168/09, Flos SpA / Semeraro Casa e Famiglia SpA.

Avanti il Tribunale di Milano nel 2006 è stata iniziata una causa dalla Flos nei confronti della Semeraro. La prima accusava la seconda di aver importato dalla Cina e commercializzato in Italia delle lampade («Fluida») che imitavano pedissequamente la propria lampada «Arco», creata nel 1962. Il contesto normativo è il seguente. In attuazione della direttiva Ce 98/71, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, entrato in vigore il 19 aprile 2001, ha modificato la legge sul diritto d'autore in tema di disegni e modelli sia riconoscendone la proteggibilità di per sé sia abrogando il divieto di cumulare la tutela propria dei disegni e modelli registrati con quella del diritto d'autore.

Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, ha quindi introdotto transitoriamente una moratoria decennale a decorrere proprio dal 19 aprile 2001, durante la quale non sarebbe stato possibile invocare la protezione con il diritto d'autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001 nei confronti di soggetti (Semeraro, per dire) che anteriormente alla predetta data hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con tali modelli. Moratoria ripresa dall'art. 239 c.p.i.

Successivamente, il del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, ha soppresso la moratoria decennale e modificato l'art. 239 c.p.i., escludendo la protezione con diritto d'autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, tout court, e cioè indipendentemente dal momento in cui abbia iniziato la propria attività il soggetto produttore o distributore di prodotti che li riproducono.

Quest'ultima modifica ha suscitato dubbi nei giudici milanesi in ordine alla conformità della stessa con la direttiva 98/71 (e, in particolare, con il principio di cumulo delle protezioni imposto dall'art. 17 di tale direttiva). Da qui la sospensione del giudizio meneghino e la sottoposizione alla Corte di giustizia di tre questioni pregiudiziali, e cioè, sintetizzando, se l'art. 17 della direttiva summenzionata, nel consentire agli stati membri di determinare l'estensione della protezione di diritto d'autore e le condizioni alla quali è concessa, consenta agli stati membri di escludere la tutela laddove i disegni e i modelli siano caduti in pubblico dominio prima della data dell'entrata in vigore della protezione stessa, oppure limitando l'esclusione a soggetti che hanno prodotto/commercializzato prodotti riproducenti tali disegni prima dell'entrata in vigore della protezione, oppure lo stesso ma limitando temporalmente tale moratoria/esclusione per un periodo sostanziale.

La Corte nel bilanciare il legittimo affidamento di soggetti terzi con gli interessi dei titolari di diritti d'autore ha deciso che il citato articolo 17 osta a una normativa che escluda la protezione con il diritto d'autore per tutti i modelli e disegni caduti in pubblico dominio prima della data sopra vista, senza alcuna distinzione. Nonché che l'art. 17 non consente una moratoria così estesa quale quella di dieci anni (anche se la limitazione ai soggetti che avevano prodotto/commercializzato in data anteriore è in linea con lo spirito dell'art. 17).

La Corte avrebbe considerato adeguata solo una moratoria limitata al periodo necessario ai terzi in vista della cessazione progressiva dell'attività e in vista dello smaltimento delle scorte.

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