La separazione dei coniugi può
modificare la situazione reddituale e fiscale di entrambi: per il coniuge
obbligato la corresponsione dell’assegno di mantenimento è un onere deducibile,
con conseguente abbattimento del suo reddito complessivo e del peso fiscale; per
il coniuge beneficiario, è reddito assimilato a quello da lavoro dipendente,
assoggettabile a tassazione.
Nel caso in cui l'obbligato ometta, per errore, di
dedurre dal reddito gli assegni che corrisponde, il suo reddito, base
imponibile, risulterà più alto di quello effettivamente goduto; specularmente,
risulterà nullo o immutato il reddito dell'altro.
Se il reddito imponibile
dichiarato, al lordo degli assegni, superasse il limite per l'accesso al
gratuito patrocinio, per il coniuge obbligato non sussisterebbero le condizioni
prescritte dall'art.76, D.p.r. n. 115/02, che potrebbero verificarsi per il
coniuge beneficiario (non dichiarante il reddito degli assegni).
Si precisa che "le condizioni di spettanza del beneficio devono essere coerenti con il presupposto della non abbienza", perciò i verificatori devono accertare "non già i presupposti della pretesa fiscale dell'amministrazione finanziaria, bensì un dato di fatto rivelatore di abbienza dell'istante"; per converso, devono accertare anche un dato di fatto rivelatore della non abbienza dell'istante a prescindere dalla dichiarazione dei redditi.