Ove gli organi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria
intendano esercitare, al momento di avvio di un’ispezione tributaria, il potere
di accesso, diventa complicato capire quali siano i luoghi ed i documenti che
possano essere oggetto di verificazioni e ricerche, sulla base di presupposti
normativi.
Sicuramente luogo di accesso idoneo ad ispezione e verifica sono i
locali destinati all’esercizio dell’attività, qualunque essa sia, commerciale,
agricola, artistica o professionale.
Con riferimento ai controlli posti in
essere all’interno degli studi professionali, è il caso di precisare che
l’accesso a studi professionali o artistici richiede presupposti legittimanti
ulteriori, poiché occorre tener conto dell’esigenza di tutelare la riservatezza
dei dati dei clienti dello studio. A norma dell’art 52, comma 1, DPR 633/1972
l’accesso è consentito nei luoghi adibiti all’esercizio di attività
professionale a condizione che sia presente il titolare dello studio o un suo
delegato.
La parte, il contribuente, ha l’obbligo di esibire la documentazione
contabile ed extracontabile presente in azienda, ed i verificatori non possono
richiedere al contribuente elaborazioni o prospetti informatici non già
formati. I libri societari ed i relativi registri non possono essere
sequestrati; le scritture ed i documenti, tra i quali rientrano quelli di
natura extracontabile, sono sequestrabili solo nel caso in cui si realizzino
situazioni che possano pregiudicarne l’uso successivo.
Il contribuente che
opponga il rifiuto all’esibizione della documentazione andrà incontro a
responsabilità di diverso tipo: responsabilità amministrativa (ai sensi
dell’art 9, comma secondo, Dlgs n. 471 del 1997); eventualmente responsabilità penale
(ai sensi dell’art 10 del Dlgs n. 74 del 2000, che tuttavia punisce le condotte
di distruzione o occultamento delle scritture contabili obbligatorie e non il
mero rifiuto di esibizione); responsabilità di carattere procedurale.
Per procedere invece all’apertura coattiva di borse, plichi sigillati, mobili, ripostigli, casseforti et similia, ovvero a ricerche su persone occorre un’apposita autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria; ciò accade nel caso in cui vi sia espresso diniego da parte del contribuente.