Le violazioni inerenti il Mod. Unico 2012, il cui termine di
presentazione è scaduto il 1/10/2012, possono essere oggetto di
regolarizzazione con il versamento delle sanzioni in misura ridotta ex art. 13 D.Lgs.
472/97, se non sono state ancora constatate e non sono iniziate attività
amministrative di accertamento portate a conoscenza del contribuente.
Risulta
in particolare regolarizzabile la “Dichiarazione tardiva”. Con riferimento
all’Unico 2012 persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con
esercizio coincidente con l’anno solare, sono tardive le dichiarazioni inviate
entro il 30/12/2012. Ex art. 2, c. 7, DPR 322/98, la dichiarazione tardiva è
valida, ferma restando l’applicazione della sanzione per il ritardo ex art. 1,
c. 1, D.Lgs. 471/97 per omessa dichiarazione.
Ai fini della regolarizzazione del modello Unico presentato entro 90 giorni il contribuente deve presentare la dichiarazione e versare la sanzione ridotta pari ad euro 25,00, utilizzando il c.t. “8911”, per ciascuna dichiarazione ricompresa nel modello Unico.