Il lastrico solare, attribuito in
uso esclusivo a uno dei condomini oppure di proprietà esclusiva di uno di essi,
svolge funzione di copertura di fabbricato e perciò le spese relative alla sua
riparazione o ricostruzione sono poste, solitamente, per due terzi a carico del
condominio e per un terzo a carico del singolo condomino proprietario o che ne
abbia l’uso esclusivo.
Infatti tutti i comproprietari, quali custodi della
cosa, rispondono nei confronti dei terzi, nonché dei singoli condomini, per gli
eventuali danni derivanti dalla mancata manutenzione dei lastrici solari o
terrazze.
Tale principio è valido per i lastrici solari e per le terrazze a livello
e riguarda non solo le spese per il suo rifacimento e la manutenzione della
copertura (manto impermeabilizzato) ma altresì quelle relative agli interventi
che si rendono necessari in via consequenziale e strumentale sì da doversi
considerare come spese accessorie.
A carico dell’utente o proprietario esclusivo del lastrico sono le spese attinenti a quelle sue parti del tutto avulse dalla funzione di copertura (ringhiere o parapetti) collegate alla sicurezza del calpestio, mentre le altre spese, di natura ordinaria o straordinaria, vanno suddivise tra l’utente/proprietario esclusivo ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione indicata nell’art 1126 c.c..